lunedì 30/01/2023 • 06:00
La Cassazione, con sentenza n. 38183 del 30 dicembre 2022, ha affermato che il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori spetta al lavoratore in ogni caso di accertata illegittimità del licenziamento, anche qualora non vi sia stata una effettiva interruzione del rapporto di lavoro.
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Dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato consegue la condanna del datore di lavoro a risarcire al dipendente il danno subito, quantificato nell'importo minimo di 5 mensilità ai sensi dell'art. 18 Legge 300/70. Ciò anche qualora il licenziamento non abbia prodotto i suoi effetti, per avere il datore di lavoro deciso di non dare esecuzione al provvedimento espulsivo e di reiterarlo, invece, sulla base di differenti ragioni.
Il riconoscimento dell'indennizzo risarcitorio nella misura di 5 mensilità è dovuto, infatti, per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio.
A queste conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 38183 del 30 dicembre 2022.
Il caso di specie
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro, chiedendo l'applicazione della tutela reintegratoria e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 Legge 300/1970, sebbene tale licenziamento fosse rimasto privo di effetti. Da tale licenziamento non era derivata, infatti, l'interruzione del rapporto di lavoro e il datore d...
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