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martedì 24/01/2023 • 06:00

Lavoro Dal Tribunale di Milano

Quando la firma dell’accordo conciliativo vale come rinuncia e transazione

Il Tribunale di Milano, con la sentenza dell'11 novembre 2022, ha affermato che la dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto la retribuzione e altri emolumenti può valere come rinuncia e transazione solo se risulta accertato che l'abbia sottoscritta con la consapevolezza dei diritti rinunciati e con il cosciente intento di abdicarvi.

di Elena Cannone - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Un lavoratore adiva in giudizio un Consorzio e due aziende consorziate (Alfa S.p.A. e Beta s.r.l.) affinché venissero condannati in solido ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 al pagamento in suo favore di differenze retributive per inquadramento superiore.

A sostegno della sua tesi, il lavoratore adduceva anche di aver sottoscritto, nell'aprile del 2017, un “foglio per farsi corrispondere degli arretrati (…) e di aver scoperto solo nell'aprile 2020 di aver firmato una transazione con cui rinunciava a ogni pretesa di eventuali differenze retributive non corrisposte”.

Il Consorzio e una delle due società interessate (Alfa S.p.A.), nel costituirsi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso e, comunque, l'infondatezza delle pretese retributive maturate sino ad aprile 2017 perché rientranti nell'accordo conciliativo sottoscritto dal lavoratore. L'altra società (Beta s.r.l.) veniva dichiarata contumace in prima udienza.

Il giudice, dopo aver esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammetteva la prova testimoniale. E, nelle more dell'udienza di discussione delle istanze istruttorie, si costituiva in giudizio Beta s.r.l. chiedendo, in via principale, anch'essa il rigetto del ricorso e, in subordine, l'accertamento del suo diritto di avvalersi del beneficio di preventiva escussione delle appaltatrici (Consorzio e Alfa S.p.A.) per i crediti maturati sino all'abrogazione del DL 5/2012, avvenuta con il DL 25/2017 entrato in vigore il 17 marzo 2017.

Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal lavoratore, accogliendolo.

La decisione del Tribunale

Lavoro straordinario: onero probatorio

Il Tribunale, innanzitutto, ha ribadito che l'onere di provare di aver lavorato per un tempo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto è a carico del lavoratore richiedente (cfr. Cass. 1389/2003 e 4076/2018). E, nella fattispecie in esame, a suo avviso, il ricorrente ha assolto a tale onere. Gli stessi testi hanno confermato che osservava un orario di lavoro di 40 ore settimanali, svolgendo due ore al giorno di straordinario (per un totale di 10 ore giornaliere per 5 giorni settimanali).

Pertanto, secondo il Tribunale, egli ha diritto alla retribuzione corrispondente all'orario di lavoro effettivamente svolto ed al ricalcolo degli istituti retributivi indiretti. Infatti, la tredicesima, la quattordicesima, ex festività e ROL sono stati calcolati dal datore di lavoro sotto forma di maggiorazione della retribuzione oraria, calcolata in relazione a un numero di ore inferiore rispetto a quello che è stato accertato in giudizio.

Inquadramento superiore

Passando alla domanda di inquadramento superiore, il Tribunale ha richiamato il comma 7 dell'art. 2103 c.c. secondo cui “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.

Sul punto, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza di legittimità per la quale nella valutazione della determinazione del corretto livello di inquadramento di un dipendente, il procedimento logico giuridico si articola in 3 fasi (cfr. Cass. 11037/2006, Cass. 8589/2015 e Cass. 30580/2019):

  • accertamento in concreto delle mansioni effettivamente svolte;
  • individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal CCNL di settore;
  • confronto delle risultanze emerse dalle due indagini.

In fase istruttoria, le testimonianze rese hanno consentito - sottolinea il Tribunale - di accertare che il lavoratore svolgesse effettivamente le attività riportate in ricorso, riconducibili ai profili professionali indicati in via esemplificativa al livello 3S del CCNL di settore.

Dimostrata, così, la domanda relativa al riconoscimento del superiore inquadramento, al lavoratore debbono essere riconosciute le relative differenze retributive così come quantificate correttamente nella consulenza tecnica esperita in corso di causa. In particolare, il consulente ha calcolato la retribuzione dovuta in base al sopra citato livello, considerando orario di lavoro a tempo pieno (ossia 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana), oltre 2 ore di straordinario giornaliero, senza contare i giorni in cui il lavoratore era risultato assente sulla base dell'esame del Libro Unico del Lavoro. Oltretutto, è stato correttamente dedotto quanto il lavoratore ha dato atto di aver ricevuto a titolo di straordinario e quanto corrispostogli a titolo di diaria e risultante dai cedolini paga.

Appalto: Responsabilità solidale

Alla luce di quanto sopra esposto e in forza del contratto di appalto intercorrente tra il Consorzio e le società Alfa e Beta, queste ultime sono state dichiarate solidamente responsabili per i crediti maturati dal lavoratore ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, dovendosi equiparare all'appalto l'affidamento di servizi ad una propria impresa consorziata (cfr. Cass. 10439/2012).

Quanto all'estensione della responsabilità solidale, il Tribunale si è uniformato all'orientamento giurisprudenziale (pur consapevole di un orientamento autorevole diverso) secondo il quale “la responsabilità solidale comprende anche l'indennità per ferie non godute”, essendo questa “il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere destinato alle ferie”, rientrando, quindi, “nella nozione di retribuzione ex art. 29, c. 3, D.Lgs 276/2003” (cfr. Tribunale di Milano n. 2928/2018).

Il Tribunale si è, altresì, pronunciato sull'eccezione formulata da Beta in merito al beneficio della preventiva escussione, istituto previsto e disciplinato dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e abrogato in favore di una responsabilità solidale “pura” e senza deroghe dal DL 25/2017 conv. in Legge 49/2017. Nel richiamare un suo precedente per il quale tale eccezione “ha natura sostanziale e non processuale, operando esclusivamente in sede esecutiva ed incidendo sulla natura dell'obbligazione” (tra tutte cfr. Corte d'Appello Venezia, 23 gennaio 2017 e Tribunale di Milano, 14 giugno 2013), il Tribunale ha riconosciuto il diritto de quo seppur limitatamente ai crediti sorti sino al 16 marzo 2017.

Validità accordo conciliativo

Non da ultimo, entrando nel merito dell'accordo conciliativo sottoscritto dal ricorrente, in sede sindacale, nell'aprile 2017, il Tribunale ha evidenziato che “la dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto quanto a lui spettante a titolo di retribuzione ed emolumenti vari può assumere il valore di rinuncia e transazione solo se risulta accertato che il dipendente l'ha sottoscritta con la consapevolezza dei diritti rinunciati e con il cosciente intento di abdicarvi” (cfr. Cass. 18321/2016).

Nel caso di specie, osserva il Tribunale, i testi hanno riferito che “gli accordi sono stati fatti sottoscrivere in tempi ridotti (“massimo 5 minuti”) senza possibilità alcuna di leggerne e comprenderne il contenuto”. Pertanto, secondo il Tribunale, “manca la prova dell'effettiva consapevolezza in capo al lavoratore firmatario del contenuto e dell'estensione dei diritti dismessi con il negozio transattivo”. Ne consegue che l'accordo conciliativo in esame non può essere ritenuto minuto di valore di effettiva rinuncia e transazione.

Conclusioni

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, per quanto di interesse, il Tribunale ha:

  • condannato le resistenti in solido al pagamento in favore del lavoratore della somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazioni dalla maturazione al saldo;
  • accertato il diritto di Beta ad eccepire il beneficio della preventiva escussione in sede esecutiva relativamente ai crediti maturati sino al 16 marzo 2017.

Fonte: Trib. Milano 11 novembre 2022

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