venerdì 20/01/2023 • 15:54
Il mancato riconoscimento della plusvalenza imputata a conto economico nel periodo 2019, ai fini della determinazione del ROL, potrebbe determinare effetti distorsivi non voluti dal legislatore. Lo chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 20 gennaio 2023 n. 106.
redazione Memento
Con la risposta del 20 gennaio 2023 n. 106, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina transitoria in tema di deducibilità degli interessi passivi.
La società istante, che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali, ha sottoscritto come conduttrice un contratto di lease back della durata di 18 anni. La relativa plusvalenza è stata contabilizzata per competenza lungo la durata del contratto di lease back utilizzando la tecnica dei risconti.
Ai fini IRES si è reso necessario dare rilevanza a detta componente reddituale nel minor lasso temporale di 5 anni, creando un disallineamento tra la plusvalenza civilistica e quella fiscale. La sospensione del ricavo ai fini civilistici ha comportato che il ROL contabile calcolato dalla società non ha tenuto conto del maggior valore fiscale della medesima plusvalenza che è stato regolarmente assoggettato a tassazione.
Negli anni successivi il ricavo imputato per competenza ha ordinariamente concorso alla formazione del ROL contabile per la quota così imputata a conto economico.
Considerato che l'art. 96 DPR 917/86 è stato modificato con passaggio da una nozione di ROL contabile ad un ROL fiscale con la conseguente necessità di sterilizzare i componenti fiscalmente non rilevanti, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere il corretto trattamento da riservare, ai fini della determinazione del ROL fiscale, alla plusvalenza contabilizzata a seguito dell'interruzione del contratto di lease back e ripresa in diminuzione ai fini IRES in quanto già integralmente tassata nei precedenti periodi d'imposta.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il mancato riconoscimento della plusvalenza imputata a conto economico nel periodo 2019, ai fini della determinazione del ROL, determinerebbe effetti distorsivi non voluti dal legislatore.
In considerazione della necessità di evitare effetti distorsivi non voluti dal legislatore si ritiene assimilabile all'ipotesi di rettifica con segno opposto, la fattispecie in cui le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina di cui all'art. 96 DPR 917/86 rappresentano un'integrazione di voci rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina la cui rilevanza fiscale ha assunto un'imputazione a periodo diversa da quella contabile.
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