Per affrontare i casi concreti esaminati rispettivamente nelle Risposte n. 113 e n. 115 del 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’analisi della normativa italiana prevista dal TUIR in tema di tassazione dei redditi, raccordandola con le previsioni della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con L. 459/92.
Vediamo come il Fisco risolve i dubbi concreti dei contribuenti in relazione ai casi di specie.
Interpello 20 gennaio 2023 n. 113 – Tassazione di reddito di lavoro dipendente
Il caso
Il contribuente è un cittadino tedesco da sempre residente in Germania, il quale è attualmente un lavoratore dipendente in qualità di program manager presso un'università di un Land tedesco. Il reddito derivante da tale attività è l'unico percepito. Per ragioni personali, l’Istante ha intenzione di spostare la propria residenza in Italia, lavorando prevalentemente in smart working dal nostro Paese (tre giorni in smart working e due in presenza)
Il quesito
A quale dei due Stati (Italia o Germania) appartiene, una volta trasferita la residenza in Italia, la potestà impositiva sul reddito di lavoro dipendente in esame?
La soluzione
Il reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione esclusiva in Germania e riportato in dichiarazione in conformità alla vigente normativa interna tedesca, anche quando lo stesso contribuente diverrà un residente, ai fini fiscali, in Italia. Di conseguenza, tali emolumenti non sconteranno l'IRPEF e, costituendo l'unico reddito prodotto dall'Istante, lo stesso non dovrà presentare alcuna dichiarazione dei redditi in Italia.
Motivazione
Il reddito erogato dal Land tedesco appare rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 19, par. 1 lett. a), della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, il quale prevede che le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Eccezione a tale regola è prevista dalle remunerazioni rientrati nell’art. 19, par. 1 lett. b), il quale prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore dipendente, qualora l'attività lavorativa sia ivi svolta ed il beneficiario di tali redditi:
abbia la nazionalità dello Stato di residenza senza possedere, al contempo, la nazionalità dello Stato della fonte;
oppure, senza possedere la nazionalità dello Stato della fonte, era già residente dello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa prima di svolgere la stessa.
Interpello 20 gennaio 2023 n. 115 – Tassazione di trattamento pensionistico
Il caso
Il contribuente, in possesso di doppia cittadinanza italiana e tedesca, dichiara di essere residente in Germania e di essere titolare di una pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente dell’azienda Alfa. Gli importi di tale pensione sono assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte dell'INPS. A seguito di richiesta all’INPS di esenzione dalla doppia imposizione, dallo stesso Istituto negata, e di conseguente riproposizione della richiesta alle autorità fiscali tedesche, anch’essa negata, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate
Il quesito
A quale dei due Stati (Italia o Germania) appartiene la potestà impositiva sul trattamento pensionistico in esame?
La soluzione
La pensione, corrisposta dall'INPS, deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Italia e, pertanto, non è soggetta a tassazione in Germania
Motivazione
Una pensione corrisposta ad una persona fisica, a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, rientra nell'art. 19, par. 1 lett. a), della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni al ricorrere congiuntamente delle seguenti condizioni:
deve essere erogata da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale, direttamente o mediante fondi costituiti da tali enti;
l'erogazione deve avvenire in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.
Nella fattispecie in esame, risulta soddisfatta la prima condizione, in quanto l'INPS, soggetto che eroga il trattamento pensionistico in esame, è un ente pubblico non economico istituito dallo Stato la cui attività istituzionale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle prestazioni pensionistiche aventi natura previdenziale e assistenziale. Si rileva altresì, per quel che concerne la seconda condizione, che Alfa risulta dotato di personalità giuridica di diritto pubblico
Fonte:
Risp. Interpello AE 20 gennaio 2023 n. 113
Risp. Interpello AE 20 gennaio 2023 n. 115