venerdì 20/01/2023 • 06:00
La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha notevolmente modificato la disciplina delle prestazioni occasionali. L'INPS interviene per fornire le prime indicazioni con un'apposita circolare e ne chiarisce i limiti, i divieti e le condizioni di utilizzo.
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Le prestazioni di lavoro occasionale
La disciplina del lavoro occasionale (art. 54-bis, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) introdotta per sostituire l'abrogazione dei vecchi “voucher” distingue il contratto di prestazione occasionale (PrestO) dal Libretto Famiglia, entrambi strumenti contrattuali che consentono il ricorso a prestazioni di lavoro saltuarie e di ridotta entità con modalità semplificate. La prima tipologia si rivolge notoriamente a imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi e associazioni o altri enti di natura privata; la seconda invece è destinata alle persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa.
Nuovo limite economico
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha apportato alcune significative modifiche all'articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017.
La prima novità in vigore dal 1° gennaio 2023 riguarda il raddoppio della soglia di compensi che il singolo utilizzatore può riconoscere alla totalità dei prestatori, che passa da 5.000 euro a 10.000 euro, sia per il Contratto di prestazione occasionale che per il Libretto Famiglia, così da ampliare la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni in argom...
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