venerdì 20/01/2023 • 06:00
Secondo l'Agenzia delle Entrate il lavoratore che presta attività dall'Italia in smart working per un datore estero, impossibilitato a recarsi presso la propria sede di lavoro a causa della pandemia, può godere di una certa salvaguardia purché non sia possibile applicare lo split tax year.
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In tema di tassazione del lavoratore in smart working dall'Italia per un datore di lavoro estero, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni interpretative nelle Risp. Interpello 19 gennaio 2023 n. 98 e n. 99 da cui si traggono spunti per alcune considerazioni.
Lo split tax year con la Svizzera
Il primo caso affrontato nella Risp. Interpello 19 gennaio 2023 n. 98 riguarda la questione relativa al trattamento fiscale del lavoratore che, impossibilitato a recarsi presso la sede di lavoro del proprio datore estero, presta attività in smart working dall'Italia.
Il primo aspetto affrontato riguarda la residenza fiscale del lavoratore. La modalità di tassazione, infatti, dipende dalla residenza fiscale della persona fisica, essendo prevista la tassazione sui redditi ovunque prodotti per i residenti, mentre le persone non residenti sono soggette a tassazione in Italia soltanto sui redditi prodotti in Italia.
La residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del TUIR, rappresenta lo status delle persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta:
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