martedì 17/01/2023 • 14:27
L’Agenzia delle Entrate interviene, con la Risp. Interpello 17 gennaio 2023 n. 37, sul regime fiscale della capitalizzazione della pensione complementare erogata da un fondo di previdenza complementare e del successivo versamento di tutta o parte della capitalizzazione ad altra gestione del fondo stesso, a seguito di precedente dichiarazione di rilevanti squilibri finanziari.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate torna a rendere chiarimenti in merito alla tassazione della capitalizzazione della pensione complementare erogata da un fondo di previdenza complementare.
Con la Risposta n. 37, resa in data 17 gennaio 2023, il Fisco analizza in particolare:
Le particolarità del caso concreto
Nel caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate, il fondo istante è un fondo di previdenza complementare, istituito con accordo sindacale.
Al fondo sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti che operano con la qualifica di dirigente nell'ambito di aziende che stampano giornali quotidiani e che editano informazioni quotidiane.
Il fondo è iscritto all'albo COVIP dei fondi pensione, con la finalità di consentire agli aderenti di disporre, al raggiungimento della pensione, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
Il fondo opera in regime misto, e quindi:
Caratteristiche del fondo | |||
---|---|---|---|
Periodo |
Regime |
Prestazioni |
Tipologia di contributi |
Per le prestazioni relative a periodi di iscrizione sino al 31 dicembre 2002 |
A ''prestazione definita'', con una «gestione a ripartizione» nella quale non sono previste posizioni individuali in capo ai singoli iscritti |
Prestazioni correlate alla retribuzione goduta dal percettore in costanza del rapporto di lavoro |
Il fondo raccoglie «contributi a ripartizione», che affluiscono alla corrispondente gestione, finalizzati a sostenere il costo delle prestazioni pensionistiche spettanti agli iscritti sino al 31 dicembre 2002 |
Per le prestazioni riferite a periodi di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2003 |
A ''contribuzione definita'', con una «gestione a capitalizzazione» nella quale sono previste posizioni individuali in capo ai singoli iscritti |
Prestazioni ragguagliate ai contributi versati nel corso di tale rapporto |
Il fondo raccoglie «contributi a capitalizzazione», affluenti alla corrispondente gestione, finalizzati ad alimentare le posizioni individuali degli iscritti a partire dal 1° gennaio 2003 |
N.B. Per gli iscritti fino al 31 dicembre 2002 (quando non era ancora contemplata la gestione a capitalizzazione), cessati dal rapporto di lavoro successivamente a tale data, le prestazioni pensionistiche spettanti sono costituite da una quota parte a ripartizione e da una quota parte a capitalizzazione.
Il fondo riferisce che, con Decreto del 1995, il Ministero del Lavoro ha accertato:
Alla luce di tali squilibri, le fonti istitutive hanno deciso di rimediare con un'operazione “saldo e stralcio” con riguardo alle esclusive prestazioni relative alla gestione a ripartizione, essendo l'unica interessata dallo squilibrio finanziario.
Essa consente di accordare:
Il quesito posto dall'Istante
Pertanto, l'Istante intende conoscere:
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento al primo quesito, si ritiene che la prestazione in capitale che il fondo corrisponderà ai pensionati che aderiranno all'operazione saldo e stralcio, costituisca reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 lett. h bis), TUIR), in quanto sostitutivo della pensione complementare a ripartizione in corso di erogazione.
In merito alla tassazione, tale capitale sarà soggetto alla tassazione separata (come le altre somme previste dalla normativa: art. 17, c. 1 lett. a), TUIR).
In particolare:
Periodo di riferimento |
Regime fiscale |
---|---|
Per la quota parte della prestazione riferibile al periodo fino al 31 dicembre 2000, tenendo conto dei ratei di pensione già corrisposti |
Regime fiscale previsto dall'art. 17, c. 2 ultima parte, TUIR nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs. 47/2000 |
Per la quota parte riferibile al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, tenendo conto dei ratei di pensione già corrisposti |
Regime fiscale previsto dall'art. 19, c. 2 ultima parte, TUIR attualmente vigente |
Con riferimento al secondo quesito, i requisiti per l'applicazione del regime fiscale più favorevole di deducibilità dei contributi (versati senza il rispetto del limite di € 5.164,57: artt. 8 e 20, c. 7, D.Lgs. 252/2005) prevedono che il fondo:
Si osserva che, pur rispettando il fondo in oggetto i requisiti esposti, tuttavia il Decreto del Ministero del Lavoro è intervenuto nel 1995, quando non era ancora prevista la gestione a capitalizzazione, intervenuta, come precisato, a partire dal 1° gennaio 2003.
Pertanto, l'applicazione della disciplina previgente più favorevole è condizionata dalla circostanza che il fondo possa continuare a essere considerato una forma gestita in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione, nonostante l'attuale regime misto.
Diversamente, il versamento alla «gestione a capitalizzazione» del fondo delle somme conseguite dai pensionati per effetto dell'adesione all'operazione saldo e stralcio, ove configurabile alla stregua di contributo, osserverà il regime fiscale di deducibilità che prevede il limite complessivo di € 5.164,57 (art. 8 D.Lgs. 252/2005).
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