lunedì 16/01/2023 • 06:00
Il tetto massimo per il calcolo dell'agevolazione deve essere applicato a ciascuno dei soggetti che beneficia dell'agevolazione rafforzata. Nel caso di specie, la società scissa e la beneficiaria in maniera autonoma.
redazione Memento
L'incremento di capitale proprio rilevante ai fini della Super ACE, oggetto di ripartizione tra scissa e beneficiaria, soggiace al limite di 5 milioni di euro per entrambe le società. A confermarlo è la Risposta n. 22 pubblicata dalle Entrate lo scorso 13 gennaio.
Come noto, la cd. Super ACE, prevista dall'art. 19, c.2, DL 73/2021, consiste, in sintesi, nella determinazione della ''base ACE'' calcolata mediante l'applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente. In tale contesto, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Nella fattispecie in esame, l'accantonamento dell'utile di esercizio 2020, non distribuito costituisce una variazione di capitale proprio rilevante ai fini Super ACE nel periodo di imposta 2021 (a seguito dell'accantonamento dello stesso a riserva disponibile). Tale incremento di capitale proprio oggetto di ripartizione tra scissa e beneficiaria in base alla disciplina ex art. 173, c. 4, TUIR, unitamente agli altri eventuali incrementi di capitale proprio relativi al periodo considerato (i.e. 2021), soggiace al menzionato limite di 5 milioni di euro. Tale soglia rappresenta il tetto massimo per il calcolo della Super ACE e deve essere applicata a ciascuno dei soggetti che beneficia dell'agevolazione rafforzata (i.e. alla società scissa ed alla beneficiaria) in maniera autonoma. In altre parole, entrambe le società, scissa e beneficiaria, possono determinare la propria Super ACE autonomamente tenendo conto ciascuna delle variazioni del capitale proprio realizzate nel periodo di imposta 2021, applicando il limite di 5 milioni di euro.
In conclusione, quindi, l'operazione di scissione ha effetto sulla ripartizione delle variazioni del capitale proprio tra le società coinvolte nella scissione stessa, ma non influisce in alcun modo sul limite di 5 milioni di euro che si applica, per il periodo di imposta 2021, in maniera del tutto autonoma sia alla società scissa sia alla beneficiaria nel senso che ciascuna di esse sarà tenuta a rispettare il limite di 5 milioni di euro stabilito dalla disciplina della Super ACE.
Fonte: Risp. 13 gennaio 2022 n. 22
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Lelio Cacciapaglia
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