giovedì 12/01/2023 • 12:01
L'attendibilità delle scritture contabili deve essere oggetto di una valutazione in concreto, tuttavia, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società, dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili.
redazione Memento
Nella Cass. Pen. 10 gennaio 2023 n. 507 riguardante il reato di bancarotta fraudolenta, la Cassazione penale, ammettendo che l'attendibilità delle scritture contabili non può essere presunta, rileva tuttavia, che la prova della distrazione (nella fattispecie si tratta della distrazione della cassa e delle rimanenze), essenziale per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società, dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo e redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili.
Inoltre, continua la sentenza, il ricorso non tiene conto che la sentenza impugnata ha dato conto ampiamente di come le scritture contabili societarie fossero attendibili e di come da esse il curatore sia riuscito a riscontrare documentalmente la presenza di attrezzature della società, funzionali allo svolgimento dello scopo sociale, e cioè l'attività calcistica professionistica (la società aveva diverse squadre, dalle giovanili sino alla massima divisione; utilizzava un impianto sportivo per gli allenamenti, le partite e le trasferte, con conseguente uso di attrezzature di vario genere); inoltre, anche le rimanenze di cassa per quasi 10.000 euro sono state ricondotte agli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti. Alla luce di tali argomenti, l'attendibilità delle scritture contabili, non presumibile, è tuttavia confermata da riscontri concreti.
Ricordiamo che la produzione dei libri contabili davanti all'autorità giudiziaria rientra fra gli obblighi che possono essere imposti ai rappresentanti legali delle imprese dall'autorità giudiziaria in sede di giurisdizione penale. Gli art. 2709, 2710 e 2711 c.c. regolano l'utilizzo delle scritture contabili quali mezzi di prova in sede civile: i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto; i libri regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie riguardanti lo scioglimento della società, la comunione dei beni e la successione per causa di morte; negli altri casi può essere ordinata l'esibizione dei libri per estrarne le registrazioni concernenti la causa in corso. Può essere ordinata inoltre l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
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