mercoledì 11/01/2023 • 11:19
Con la Circolare del 10 gennaio 2023 n. 1, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in tema di prodotti energetici usati come carburanti, di prodotti alcolici (settore d’imposta della birra) e di differimento dell’applicazione delle imposte di consumo (plastic tax e sugar tax).
redazione Memento
Rilevata la cessata efficacia di specifiche misure a carattere temporaneo vigenti nel corso del 2022 in distinti settori d'imposta, per favorire un'immediata cognizione delle aliquote di accisa che tornano ad applicarsi dal 1° gennaio 2023 su determinati prodotti, le Dogane, con la Circ. AD 10 gennaio 2023 n. 1/D, hanno fornito alcune informazioni.
Prodotti energetici usati come carburanti
L'art. 1 c. 1 DL 179/2022 ha rideterminato fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa previste dall'Allegato I annesso al D.Lgs. 504/95 (TUA) su taluni prodotti energetici usati come carburanti.
Terminati gli effetti delle misure temporanee e ripristinatesi quindi le aliquote di accisa vigenti alla data del 21 marzo 2022, si rammentano gli importi da applicare sui citati prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2023:
Prodotti alcolici: settore d'imposta della birra
L'art. 1 c. 985-986 L. 234/2021, con efficacia limitata all'anno 2022, ha modificato i trattamenti impositivi del settore della birra incrementando il beneficio per le fabbriche di birra di cui all'art. 35 c. 3-bis D.Lgs. 504/95, introducendo specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall'art. 2 c. 4-bis L. 1354/62, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri e riducendo l'aliquota normale di accisa sulla birra.
Esaurito il periodo di vigenza delle suddette misure, riprendono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli anteriori regimi impositivi e in particolare:
Differimento applicazione imposte di consumo
L'art. 1 c. 64 L. 197/2022 ha disposto il differimento al 1° gennaio 2024 dell'efficacia delle disposizioni disciplinanti rispettivamente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).
Conseguentemente, facendo seguito ad interventi di analoga natura, anche per l'anno 2023 non trovano applicazione le due sopraindicate imposte.
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