mercoledì 11/01/2023 • 00:08
Esteso a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA l'accesso all'indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter.
È stato pubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei Conti, il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e dal ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
L’intervento riguarda i soggetti beneficiari dei bonus previsti per il contrasto all’aumento generalizzato dei prezzi. I bonus oggetto d’intervento sono quelli previsti dal Decreto “Aiuti” (D.L. 50/2022) e dal Decreto “Aiuti-ter” (D.L. 144/2022)
Il decreto interministeriale n. 6 modifica l’originaria previsione attuativa del decreto ministeriale del 19 agosto 2022, il quale prevedeva tra i beneficiari della misura di aiuto contro il caro vita esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita Iva.
Bonus “aiuti”
Il primo bonus, in ordine cronologico, ossia il bonus 200 euro, previsto dal decreto Aiuti (D.L. 50/2022) era stato riconosciuto ai lavoratori autonomi senza Partita Iva dal comma 15 dell’articolo 32, ma solo relativamente alle collaborazioni occasionali svolte nell’anno precedente.
Difatti, la previsione disponeva l’erogazione a domanda da parte dell’Inps ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 fossero stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Oltre a questo requisito, i contratti dovevano, per il 2021, aver generato l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori dovevano essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tale disposizione, quindi, escludeva gli altri lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita iva.
Il Decreto Ministeriale del 19 agosto 2022, ha fornito le istruzioni per il pagamento dei bonus 200 ed anche per il successivo, ed ulteriore, bonus di 150 euro in favore dei soli lavoratori autonomi e liberi professionisti con regolare Partita Iva.
Si ricorda che per il bonus 200 euro era possibile l’invio della domanda da parte dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103.
Si rammentano quindi i soggetti rientranti nei requisiti previsti dalla circolare 103/2022:
iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
pescatori autonomi;
liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
Rientrano tra i destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum poteva essere presentata attraverso l’INPS.
La misura prevede inoltre la verifica, alla data del 18 maggio 2022:
dell’iscrizione alla gestione autonoma
versamento di almeno un contributo nella gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
titolarità della partita iva.
E proprio quest’ultimo requisito è stato oggetto d’intervento da parte del decreto interministeriale in commento.
Da ricordare inoltre l’ulteriore provvedimento, ad opera del D.L. 144/2022, Decreto Aiuti-ter, che grazie alla disponibilità di nuovi fondi, ha portato il bonus 200 euro a 350 euro, con l’incremento di ulteriori 150 euro.
I due bonus rimangono comunque collegati, in maniera basilare, al requisito reddituale per l’anno 2021. Difatti l’originario bonus di euro 200 (D.L. 50/2022) è destinato ai soggetti con reddito 2021 inferiore ai 35.000 euro, mentre l’ulteriore bonus di euro 150 (D.L.144/2022) è destinato ai soggetti con reddito 2021 inferiore ai 20.000 euro.
L’ampliamento del decreto
Secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro, l’intervento del Decreto Interministeriale interessa una platea potenziale di ulteriori 30mila lavoratori autonomi e circa 50mila professionisti, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia.
Attraverso questo provvedimento quindi, anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Partita Iva, purché iscritti alle gestioni previdenziali di riferimento (“gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996”) potranno fare domanda per il contributo.
In questa misura potranno rientrare quindi, anche i soggetti che nel 2021 non siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.
Si ricorda che i lavoratori autonomi potevano presentare domanda all’INPS per il bonus 200 euro entro il 30 novembre 2022, mentre l’incremento di 150 euro veniva riconosciuto in automatico al possesso dei requisiti reddituali.
Secondo quanto si apprende, eventuali domande già presentate all’Inps, e rifiutate, potranno essere oggetto di riesame in maniera, mentre si attendono indicazioni di prassi per le tempistiche di presentazione delle domande da parte dei soggetti rientranti nella nuova previsione.
Si rammenta che l’istituto è intervenuto con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4314 per fornire le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande siano state respinte (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).
Si rammenta, nuovamente la necessità di rispetto dei requisiti reddituali. Difatti, al fine dell’accesso ad entrambe le indennità, per un bonus quindi di 350 euro complessivi, è necessario nel periodo d’imposta 2021 un reddito non superiore a 20.000 euro. Superato il suddetto limite, ma rimanendo comunque entro i 35.000 euro, si avrà accesso al solo bonus di 200 euro.
FONTE: DL 6 del 7 12 2022
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