martedì 10/01/2023 • 15:16
Con il principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023, l'AE ha chiarito che, nell'ambito di piani attestati di risanamento, a seguito di una nota di variazione in diminuzione, il cedente/prestatore deve emettere una variazione in aumento per la medesima operazione solo dopo il pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente.
redazione Memento
In tema di note di variazione, l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023, ha chiarito che per le ipotesi di piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese (di cui all'art. 67 c. 3 lett. d RD 267/42) i cedenti/prestatori che hanno emesso una nota di variazione in diminuzione devono effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione solo dopo il pagamento da parte del cessionario/committente (pagamento in tutto o in parte) del relativo corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione. Anche in ragione di un principio di economicità, a fronte dell'acclarato omesso pagamento da parte del cessionario/committente, l'obbligazione iniziale rimarrebbe inadempiuta e l'eventuale risoluzione dell'accordo raggiunto in base al piano di risanamento non muta tale aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere a una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.
Si ricorda che in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente (art. 26 c. 3 bis DPR 633/72):
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