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mercoledì 11/01/2023 • 06:00

Fisco Dalla Legge di bilancio 2023

Nuovo credito d’imposta per l'acquisto di materiali riciclati

La Legge di bilancio 2023, in materia ambientale, riconosce, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36% per le spese sostenute e documentate dalle imprese per gli acquisti di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata. Inoltre, differisce le disposizioni sulla plastic tax. 

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Tra le novità previste nella Manovra 2023 (L. 197/2022), l'art. 1 riporta alcune “Misure in materia ambientale”. In particolare, il Legislatore riconosce un credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati e il differimento delle disposizioni relative alla plastic tax. 

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata  

L'art. 1 c. da 685 a 690 L. 197/2022 prevede per gli anni 2023 e 2024 un credito d'imposta, nella misura del 36% delle spese sostenute ed entro il limite di € 20.000 per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla Legge di bilancio 2019. Le disposizioni, inoltre, rinviano a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici. 

Lo scopo del riciclaggio delle plastiche

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta è autorizzata la spesa di € 10 milioni per l'anno 2023.

Riconoscimento del credito di imposta  

Il Legislatore riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 il credito di imposta:

  • nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; 
  • fino a un importo massimo annuale di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 

La disciplina per l'ottenimento del credito di imposta

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

Quindi: 

  • il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di € 250 mila; 
  • il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al c. 686 del presente articolo; 
  • ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.  

Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi  

Il c. 690 rinvia a un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione: 

  • dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); 
  • dei criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai c. da 686 a 688 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al c. 687 del presente articolo. 

Differimento delle disposizioni relative alla plastic tax  

L'art. 1 c. 64 L. 197/2022 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. 

MACSI  

La Plastic Tax è una tassa per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto (i cosiddetti MACSI). A tale proposito si ricorda che i c. 634-658 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Decorrenza dell'imposta  

La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'art. 1 c. 652 Legge di bilancio 2020, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2023 dall'art. 1 c. 12 lett. a) L. 234/2021. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2023 posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell'imposta al 1° gennaio 2024. 

Rifinanziamento del programma sperimentale mangiaplastica  

Infine, in materia ambientale, si osserva che il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica” è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dall'art. 4-quinquies c. 1 DL 111/2019.

Tale norma prevede che, a valere sulle risorse di tale fondo, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune oppure di uno ogni 100.000 abitanti.  

Premesso ciò, per il programma sperimentale in esame, l'art. 1 c. 691 L. 197/2022 al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo per un importo di € 6 milioni per l'anno 2023 e di € 8 milioni per l'anno 2024. 

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