lunedì 16/01/2023 • 06:00
La Cassazione (n. 37765) ha ribadito che, per godere della non imponibilità della cessione all’esportazione, è necessario che, se vi sono elementi presuntivi per ritenere che la merce non sia stata trasportata oltre il territorio doganale unionale, l’uscita dei beni sia documentata con prove certe e incontrovertibili e che risulti la vidimazione dell’Ufficio doganale.
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Affinché il cedente possa godere del regime di non imponibilità della cessione all’esportazione di un bene, è necessario che, ove sussistano elementi presuntivi per ritenere che la merce non sia stata trasportata oltre il territorio doganale unionale, l’uscita dei beni sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, e purché risulti la vidimazione dell’Ufficio doganale comprovante l’uscita della merce.
Tali mezzi di prova possono riguardare le attestazioni di pubbliche amministrazioni dello Stato di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura, o i documenti internazionali di trasporto, mentre sono inidonei i documenti di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento.
I fatti di causa
La vicenda origina da un controllo delle Dogane inerente la veridicità e la consistenza del plafond IVA legato alle cessioni all'esportazione, a cui seguì un avviso di accertamento delle Entrate che recuperò l'IVA dovuta, oltre sanzioni, contestando l'assenza dei requisiti per la fruizione dell'esenzione, difettando la prova dell'uscita della merce dal territorio dog...
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