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mercoledì 04/01/2023 • 06:00

Fisco Nella Legge di Bilancio 2023

La nuova tassazione delle cripto-attività: tra conferme e novità

La Legge di Bilancio 2023 apre la strada alla regolamentazione degli asset digitali e introduce la possibilità di regolarizzare la propria posizione con l'Agenzia delle Entrate. Rispetto al testo inviato dal Governo alle Camere tante conferme e alcune modifiche.

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Legge di Bilancio segna una nuova svolta in tema di regolamentazione delle cripto-attività.

L'art. 1 c. 126-147 apre la strada per la regolamentazione degli asset digitali, fino ad oggi, rappresentata dalle risposte agli interpelli dell'Agenzia delle Entrate che classificava le cripto come valuta estera e le rapportava nella categoria dei redditi diversi.

Il mercato delle cripto-attività ha infatti sempre lamentato l'assenza di normativa, originando incertezze, ambiguità e astrusità nell'individuare quale fosse il comportamento corretto, soprattutto in campo tributario. Il Dossier dei Servizi Studi pubblicato dal Parlamento evidenzia come le cripto-attività siano rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia c.d. di "registro distribuito" di informazioni digitali ("Distributed Ledgers Technology"), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 riguardano nello specifico il quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

Viene infatti introdotta, all'art. 67 c. 1 TUIR, una categoria di redditi diversi costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività di importi non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d'imposta.

Plusvalenze e minusvalenze

Di estrema importanza sono le rilevazioni delle plusvalenze realizzate su cripto-attività e il meccanismo di deduzione delle minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge. Ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, a differenza di quanto previsto nel testo inviato dal Governo alle Camere, viene introdotta la possibilità di determinare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. Nello specifico, in riferimento alle disposizioni contenute all'interno dell'art. 6 D.Lgs. 461/97, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, sono stati sostituiti i c. 4 e 6.  In particolare:

  • il c. 4 dispone che “per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività”;
  • il c. 6 dispone che “agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione”.

Confermata l'imposta di bollo sulle cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore e per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione di asset digitali e dei loro redditi derivanti.

Regolarizzazione

Viene introdotta la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui gli asset digitali abbiano generato reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

In caso di assenza di redditi da dichiarare (nessun cash out fatto), sarà possibile regolarizzare la posizione versando una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

Un ulteriore novità contenuta nella Legge di Bilancio pubblicata in GU riguarda l'applicazione del Regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation), che ha lo scopo di regolare il comparto crypto con un quadro organico normativo. Il MiCA racchiude un pacchetto di misure legislative comprendente la regolamentazione per la resilienza operativa digitale, sui servizi finanziari e sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology, o DLT).

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