venerdì 30/12/2022 • 12:00
Con il DPCM 10 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, vengono ripartite le risorse statali per gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
redazione Memento
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM datato 10 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, rende nota la ripartizione delle risorse statali destinate alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.
Quali sono i lavori socialmente utili?
Per lavori socialmente utili (LSU) si intendono le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività.
Quali sono i lavoratori interessati?
I lavoratori socialmente utili si riconducono a 3 principali categorie:
Quanto e a quali Regioni?
Le risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili (art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2000) presso le amministrazioni (enti e comuni), indicate nell'elenco allegato al DPCM, sono ripartite tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia:
Il prospetto nel dettaglio
Di seguito si riporta il prospetto nel dettaglio:
Ripartizione risorse statali | |||
---|---|---|---|
N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE |
IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO- CAPITE |
IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE |
|
BASILICATA |
2 |
9.296,22 |
18.592,44 |
CALABRIA |
1 |
9.296,22 |
9.296,22 |
CAMPANIA |
40 |
9.296,22 |
371.848,80 |
PUGLIA |
11 |
9.296,22 |
102.258,42 |
TOTALE |
54 |
9.296,22 |
501.995,88 |
Risorse residue per le restanti assunzioni
Resta fermo che, per le restanti assunzioni a tempo indeterminato, le residue risorse (art. 1, c. 1156 lett. g-bis), L. 296/2006) sono ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le Regioni precedentemente elencate, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a € 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
Chi assegna le risorse?
Le risorse sono assegnate alle Regioni indicate dal Ministero del Lavoro che ne disciplina le modalità di trasferimento.
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