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giovedì 29/12/2022 • 14:30

Lavoro Integrazione salariale

FIS: come dichiarare i lavoratori beneficiari e le giornate fruite

Con il Messaggio n. 4653 del 28 dicembre 2022 l'INPS fornisce le istruzioni per la dichiarazione delle giornate fruite e per l'invio dei lavoratori beneficiari relativi a domande di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Messaggio Inps 4653 avente ad oggetto le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà offre le istruzioni operative in merito alla dichiarazione di quanto fruito e rinnova il tracciato per il file .csv contenente la lista dei beneficiari.

Progetto richiamato in premessa dall'INPS è quello, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di realizzazione di un “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” denominata OMNIA IS.

Sempre in ottica futura, si legge nel messaggio, il buon proposito di realizzazione di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell'ottica di una standardizzazione delle procedure e dell'uniformità di gestione delle stesse.

Da questa premessa nascono le indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 148/2015, che si rifanno al comportamento già tenuto per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Inoltre il messaggio fornisce indicazioni sulle nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai predetti Fondi di solidarietà.

Dichiarazione fruito

Nell'ottica della semplificazione, e uscendo dall'ambito di utilizzo emergenziale degli ammortizzatori sociali viene richiamata la circolare n. 58/2009 che prevede, per la CIGO, il computo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruite.

Il criterio illustrato dalla circolare, viene confermato applicabile, a prescindere dalla causale invocata, anche all'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà/FIS.

Ciò significa che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, potrà anche in questo caso inviare attraverso il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta al datore di lavoro di dichiarare, per ogni unità produttiva, l'esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative per la quale intende presentare domanda.

Risulta utilizzabile il modello del predetto file (Allegato n. 1) che viene fornito unitamente a una scheda esplicativa (Allegato n. 2) contenente le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo inerente ai periodi fruiti.

In merito ai tempi d'invio delle giornate fruite, al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, ossia entro il 27 gennaio 2023. Ciò comporterà un notevole impegno da parte di aziende ed intermediari in un periodo dell'anno sempre denso di incombenze. Il mancato invio del file entro il predetto termine, farà considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Il file del fruito costituisce una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermi restando i controlli sulle dichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.

Modalità di comunicazione

Per la comunicazione attraverso “Comunicazione bidirezionale”, è necessario che il file venga correttamente compilato in formato .csv e, successivamente compattato in formato .zip.

Il file del fruito in formato .csv dovrà essere inviato esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l'invio dei flussi, sia per le prestazioni a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41.

L'Inps nel messaggio, come auspicato, prospetta l'implementazione della procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41 destinando l'utilizzo di tale file, sempre in un ipotetico futuro, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41.

I dati inviati saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento, ricordando che, si intende fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno di integrazione salariale, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso l'UP interessata. Per ottenere il calcolo corretto delle settimane fruite, il numero di giorni di prestazione è diviso per l'articolazione settimanale effettuata nell'unità produttiva interessata, che potrà essere precisata nel file (5, 6 o 7 giornate).

Appare opportuno sottolineare l'importanza della compilazione del file .csv, alla luce anche del fatto che, i dati inseriti nel file .csv una volta acquisiti in procedura, non potranno più essere modificati.

File beneficiari

In merito al “file beneficiari” potendo l'Inps recuperare le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del limite riguardante un 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile (art.12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015) con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di trattamento salariale richiesto, viene meno la necessità di indicare tale dato all'interno del file  Per questo motivo viene fornito un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica, come da allegato tecnico (Allegato n. 3).

Viene previsto un periodo transitorio, fino alla data del 28 febbraio 2023, durante il quale verranno accettati sia il formato semplificato, allegato al messaggio in commento, che il file .csv nel formato conforme all'Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Dal 1 marzo 2023 sarà operativo solamente il flusso “semplificato”, anche se, l'Inps richiama una casistica residuale d'utilizzo del pregresso file. Difatti, nel caso in cui dall'istruttoria risulti superato il limite di 1/3 delle ore lavorabili occorrerà verificare che risultino inviati o completi i dati nel flusso Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda. Ai fini di definire celermente l'istruttoria, e dare al datore di lavoro la possibilità di regolarizzare eventuali flussi mancanti, l'Inps potrà richiedere al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto n. 95442/2016, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni, il file .csv nel formato conforme all'Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Fonte: Mess. INPS 28 dicembre 2022 n. 4653

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