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giovedì 29/12/2022 • 06:00

Fisco Milleproroghe 2023

Più tempo per la dichiarazione IMU

Il Decreto Milleproroghe ha differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU; la scadenza a regime del 30 giugno 2022 era già stata differita al 31 dicembre 2022 dal DL 73/2022. Per l’invio va utilizzato il nuovo modello approvato con Decreto 29 luglio 2022. 

di Studio Associato Tosoni

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Il c. 769 dell'art. 1 L. 160/2019 prevede l'obbligo di trasmettere la dichiarazione IMU da parte dei soggetti passivi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.  Il modello va trasmesso nel caso di immobili che godono di una riduzione (sempre che già non sia stato presentato il modello per fornire la stessa indicazione) o nel caso in cui vi siano delle variazioni che il Comune non conosce.  I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Tra i soggetti passivi è incluso anche il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.  Il DL 73/2022 (cosiddetto decreto “semplificazioni”) ha prorogato il termine per l'invio al 31 dicembre 2022.

L'invio, però, slitta ancora: il Decreto Milleproroghe ha, infatti, differito il termine al 30 giugno 2023.  

Il nuovo modello e le regole di compilazione 

Con Decreto 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione IMU. Si tratta, a dire il vero, di un modello “unificato” in quanto, oltre l'IMU, va utilizzato per dichiarare l'“IMPI”, vale a dire l'imposta sulle piattaforme petrolifere.

Il nuovo modello contiene una prima parte di carattere generale e poi di due quadri: il quadro A per l'identificazione degli immobili ai fini IMU e il quadro B per l'identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini IMPI. 

La parte generale va compilata indicando le seguenti informazioni: 

  • dati del contribuente; 
  • dati del dichiarante, da compilare sole nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione è diverso dal contribuente; 
  • dati del contitolare, da compilare solo nel caso di dichiarazione congiunta (ad esempio nel caso di nudo proprietario/usufruttuario); 
  • la firma della dichiarazione; 
  • l'impegno alla presentazione telematica e lo spazio riservato all'intermediario. 

Il quadro A, per l'IMU, va compilato indicando nel campo 1 il codice che corrisponde all'immobile.

I codici possibili sono i seguenti: 1 se si tratta di un terreno; 2 se si tratta di un'area fabbricabile; 3 se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; 4 se si tratta di un fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5 se si tratta di abitazione principale; 6 se si tratta di pertinenza; 7 se si tratta di beni merce.  Nel campo 2 va poi indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

Nei campi da 3 a 10 (“dati catastali identificativi dell'immobile”) vanno indicati i dati catastali dell'immobile.  

Il campo 11 va compilato con indicazione del codice che corrisponde all'eventuale riduzione che spetta all'immobile.

È il caso, ad esempio, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali è prevista l'aliquota dello 0,1% (il codice, in questo caso è il 5). 

Nel campo 12 deve essere riportato il valore dell'immobile, mentre nei campi 13 e 15 vanno riepilogate le informazioni relative alla percentuale e al periodo di possesso.  

Il campo 14 va usato per indicare che si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle esenzioni, con esclusione di quelle collegate al Quadro temporaneo che vanno riportate nel campo 21. 

Nel campo 16 va indicato l'importo della “Detrazione per l'abitazione principale” e deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dichiarativo. Per quanto riguarda l'abitazione principale, si ricorda che il DL 146/2021 ha introdotto un nuovo regime delle esenzioni IMU per le case dei coniugi residenti in due Comuni diversi per ragioni di lavoro.

Il regime, ad oggi, lascia ai coniugi la scelta dell'immobile da esentare ai fini IMU; sul punto, però, si ricorda che la norma decorre dal 2022 e quindi sarà oggetto della prossima dichiarazione.  Il campo 17 deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile mentre va barrato il campo 18 se il contribuente ha ceduto detto diritto. 

I campi 19 e 20 vanno compilati per indicare altre situazioni da cui scaturisce l'obbligo dichiarativo e che non sono indicate nei campi precedenti.  

Infine, è presente in fondo il campo “annotazioni” che permette al contribuente di utilizzarlo se intende comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge.  Si precisa che le nuove istruzioni precisano che il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La Corte di Cassazione, in più di una pronuncia, aveva collegato la soggettività passiva alla durata del contratto, considerando irrilevante la data di consegna o riconsegna dell'immobile anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto; l'amministrazione finanziaria si allinea quindi a questa tesi, abbandonando il riferimento al verbale di riconsegna.     

Gli aiuti di Stato ricevuti 

Come prima anticipato, quest'anno nel modello di dichiarazione devono essere indicati anche i benefici fiscali derivanti dal quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le istruzioni al modello contengono l'elenco dei provvedimenti che hanno previsto delle agevolazioni IMU: coloro che hanno beneficiato di questi aiuti devono barrare il campo 21 senza bisogno di fornire indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.   

Il caso degli agricoltori 

Come prima visto, il modello di dichiarazione deve essere presentato ogni volta in cui si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta nonché in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta. Uno dei casi in cui questa circostanza si verifica riguarda i terreni agricoli, posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o Coltivatori diretti che, a norma del c. 758 della L. 178/2020, sono esenti dall'imposta.

L'esenzione, si ricorda, riguarda anche le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Ai fini IMU, infatti, queste aree sono considerate non fabbricabili e quindi scontano l'imposta come fossero agricoli (quindi sono esenti se posseduti e condotti da Iap o coltivatore diretto). 

In tutte queste ipotesi, va presentata la dichiarazione IMU.

Il modello di dichiarazione va utilizzato anche nel caso in cui l'immobile perda l'esenzione in corso d'anno; questo accade, ad esempio, quando un Coltivatore diretto o un Imprenditore Agricolo Professionale smette di coltivare un'area edificabile che, quindi, non può più essere considerato terreno agricolo e fruire delle esenzioni. Non dovrà, invece, essere inviato il modello se le informazioni sono già state comunicate. Ad esempio, quindi, negli anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per comunicare la fruizione dell'esenzione prima vista, se non cambiano le condizioni, non si dovrà presentare alcun modello. 

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