martedì 27/12/2022 • 06:00
Arriva a Palazzo Madama il testo del Ddl di bilancio 2023 già approvato dalla Camera dei deputati: riduzione della pressione fiscale, misure per sostenere la crescita delle imprese, finanziamenti e proroghe dei principali tax credit. Le misure della Manovra contro il caro energia e a sostegno delle imprese e dei professionisti per la ripartita del Paese.
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Approda il 27 dicembre alle ore 14 al Senato il disegno di legge del bilancio 2023, dopo l'ok della Camera dei deputati arrivato alla Vigilia di Natale con un voto finale in cui sono stati ben 197 i voti a favore (129 contrari e due astenuti).
È ricco di novità, rispetto l'inizio dell'esame, il testo approvato, anche alla luce degli emendamenti contenuti nel testo licenziato, in via definitiva, il 22 dicembre. Le misure sono molteplici, ma certamente considerati i 21 miliardi della Manovra destinati a contrastare il caro-energia quelle su questo fronte hanno un posto sul podio: dal taglio degli oneri impropri delle bollette, al bonus sociale sulle bollette per chi ha un Isee fino a 15mila euro, la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5% e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023; ma anche l'estensione della riduzione IVA anche al settore del teleriscaldamento. In tema di contributo di solidarietà si modifica il comma 1 e l'articolo 37 del DL 21/2022 e cambia anche il regime del contributo dovuto per l'anno 2022.
Le altre misure inserite nel DDL che sarà discusso oggi al Senato prevedono importanti novità per le imprese e i professionisti. Ecco, la seconda parte, delle principali misure destinata a queste categorie, così come illustrate nel Dossier del Servizi Studi del testo della legge di bilancio 2023 (AS 442)
Riduzione della pressione fiscale
Regime forfettario (comma 54): confermata a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario (tassazione al 15% con imposta sostitutiva) e, al contempo, prevista la fuoriuscita immediata del regime agevolato per chi matura compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro – dunque, non si dovrà più aspettare l'anno fiscale seguente. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente
Flat tax incrementale: si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone
fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta incrementale al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.
La nuova tassa piatta è destinata ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà nella misura del 15% sulle variazioni di reddito (superiori al 5%) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.
Chi rientra in tale regime ne sarà influenzato sia nella determinazione dei requisiti reddituali validi per il riconoscimento di benefici fiscali che per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024;
Regime fiscale delle mance (comma 58-62): le mance sono qualificati come redditi da lavoro dipendente nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive; verranno tassate con un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%. La norma individua, inoltre, il regime giuridico e l'ambito applicativo.
Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
▪ entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
▪ ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 50 mila euro (comma 62);
▪ salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Premi ai dipendenti: si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate nell'anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
Plastic tax e sugar tax: si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) istitutive delle sugar tax e plastic tax.
Commercio al dettaglio (commi da 65 a 71): novità prevista per le imprese la possibilità di dedurre l'ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%. Perimetro applicativo:
- la misura riguarda le attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai relativi codici ATECO;
- la speciale deducibilità si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.
Il comma 67 chiarisce che l'applicabilità della norma alle imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo (articolo 117 TUIR) queste imprese possono avvalersi della speciale deduzione in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
Notai e pubblici ufficiali (comma 71): si modificano le disposizioni della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) relative agli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, al fine di semplificare le procedure.
Applicazione Iva ridotta: alcune disposizioni riguardano la riduzione dell'aliquota iva e, precisamente: si conferma l'applicazione dell'IVA ridotta al 5% (invece del 10%) ai prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia (comma 72); s'introduce l'IVA ridotta al 10% per la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22% (comma 73);
Misure per la prima casa (comma 74 e 75): si rifinanzia con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo garanzia per la prima casa per l'anno 2023, e si proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina del Fondo Gasparini previsto per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa con ampliamento della relativa platea; proroga al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa e al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per gli under 36 .
Detrazione IVA imprese costruttrici (comma 76): si potrà detrarre dall'Irpef il 50% dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali (classe energetica A o B) ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Esenzione Redditi terreni (comma 80): si estende all'anno 2023 l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Esenzione IMU (81): Si prevede l'esenzione dall'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
Manovra: le disposizioni in materia di entrate
Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscali (commi 84-86): si prevede di ripristinare alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.
Utili di fonte estera (commi 87-95): chi, nell'ambito di attività di impresa, detiene partecipazioni in società-enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, potrà affrancare o rimpatriare, pagando un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Con l'esercizio dell'opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.
Plusvalenze realizzate da soggetti esteri (commi 96-99): in prima battuta si è disposto l'assoggettamento a imposizione in Italia per le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società-enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia. Durante l'iter, si è disposto anche che:
- gli immobili merce e quelli strumentali siano esclusi dalle soglie rilevanti per l'imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni;
- escluse dall'imposizione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Assegnazione agevolata ai soci (commi 100-105): previste agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. L'agevolazione è prevista per le relative trasformazioni societarie.
Estromissione dei beni (comma 106) le disposizioni che consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva, potranno applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
I termini per il versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.
Per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023
Rivalutazione (107-109): nel computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, si ha facoltà di assumere il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, pagando un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Sono, inoltre, estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione. In tale ambito, l'aliquota dell'imposta sostitutiva che passa dal 14% al 16%. Il termine di decorrenza della rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione è posticipato al 15 novembre 2023 entro tale data dovrà essere redatta la relativa perizia giurata di stima.
Agevolazione piccola proprietà contadina (110) e fondi rustici (comma 111): Si prevede l'applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere da under 40 iscritti “alla previdenza” entro 24 mesi come coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si dispongono anche agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici
Giochi: si prorogano, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, alcune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.
Criptoattività (comma 126-147): sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche, a tal fine viene introdotta una nuova categoria di "redditi diversi" (lettera c-sexies)
costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati con operazioni correlate alle cripto-attività, e viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all'articolo 65 del TUIR.
Potrà regolarizzazione la propria posizione chi non hanno indicato la detenzione delle cripto-attività e i relativi redditi, con la presentazione di un “istanza di emersione”.
Partite iva (commi 148-150): viene rafforzata l'attività di presidio preventivoconnesso all'attribuzione e- all'operatività delle partite IVA ed eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.
Vendita di beni tramite piattaforme digitali (comma 151): si prevedono obblighi comunicativi, per i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), presenti nel territorio dello Stato.
Cessione di crediti IVA inesistenti (art.152): viene disciplinata la responsabilità di cessionario o committente in tale ipotesi, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o, comunque, non soggette a imposta. Si prevede una responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre “solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”. In tal caso si applica la sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione fra 250 euro e 10.000 euro.
Occupazione del suolo pubblico settore ristorazione (comma 815): proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.
Finanziamenti e altre misure fiscali.
Mezzogiorno: i commi 265-266 prorogano fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.
Inoltre, i commi 268-269 prevedono che si estenda all'esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.
Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il tax credit per le spese d'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari del Mezzogiorno, nel limite massimo di un milione di euro per l'anno 2024.
ZES (comma 267): proroga a tutto il 2023 anche per gli investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) e si estende all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.
Riversamento tax credit R&S (commi 271-272): proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 dei termini per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (Art.5 c.9, primo periodo, DL 146/2021). Cambia la disciplina delle certificazioni per attestare la qualificazione dei propri investimenti, prevedendo che esse possano essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.
Errori contabili (commi 273-275): si prevede che l'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.
Imprese minori (comma 276): s'innalza la soglia di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata e, precisamente, da 400 mila a 500 mila euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700 mila a 800 mila euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Rifinanziamenti: al titolo I capo V del DDL di bilancio troviamo alcune misure per favorire la crescita e gli investimenti, tra cui la nuova dotazione finanziaria segnaliamo i contratti di sviluppo, Fondo a sostegno delle filiere produttive del made in Italy e il Fondo garanzia PMI (che resterà operativo fino al 31/12/2023; Fondo Green New Deal (art.1, c.85 legge di bilancio 2020) per la copertura delle garanzie concesse da SACE SpA; Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 DL 83/2012); Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla legge n. 178/2020.
Nuova Sabatini (commi 414-416): nuova dote per l'agevolazione: 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a incremento delle risorse stanziate dall'articolo 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Arriva anche la proroga di sei mesi del termine per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: Il comma 423 proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1 c.1057 L.178/2020) a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Credito di imposta quotazione PMI (comma 395): proroga al 31 dicembre 2023 del tax credit, istituito dalla legge di bilancio 2018 (L.205/2017) e aumento dell'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro;
Tax credit materiali riciclati (commi 685-690): si rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024, il credito d'imposta, nella misura del 36%o delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019);
Imprese assicurative (comma 264): a decorrere dal 2023 si eleva allo 0,50 l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.
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