venerdì 23/12/2022 • 14:36
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 37445 del 21 dicembre 2022, hanno stabilito che in caso di ritardato adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione di un rimborso e/o di un credito d'imposta spetta al giudice ordinario e non al giudice tributario la controversia sulla domanda di maggior danno da svalutazione monetaria avanzata in via autonoma dal contribuente.
redazione Memento
Con la sentenza n. 37445 del 21 dicembre 2022, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che in caso di ritardato adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione di un rimborso tributario e/o di un credito d'imposta spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario la controversia relativa alla domanda di maggior danno da svalutazione monetaria avanzata in via autonoma dal contribuente. Se manca a monte la lite tributaria, infatti, non può ipotizzarsi una controversia accessoria all'atto tributario né tanto meno al rapporto tributario, essendosi piuttosto in presenza di una lite nella quale si discute unicamente di un'obbligazione risarcitoria necessariamente riservata alla cognizione del giudice ordinario.
Si ricorda che al giudice tributario sono devolute tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2 D.Lgs. 546/92). In questo ambito, le Sezioni Unite hanno stabilmente riconosciuto la giurisdizione tributaria non soltanto sulle questioni attinenti all'esistenza e all'entità dell'obbligazione tributaria o dell'obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto d'imposta, comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell'adempimento (Cass. SU 22 marzo 1994 n. 2697). A sostegno di questo indirizzo, si è poi posto in risalto il principio di concentrazione della tutela giurisdizionale.
Nel caso di specie, la pretesa azionata dalla società nei confronti dell'amministrazione fiscale attiene al danno da ritardo connesso all'intempestivo rimborso IVA per eccedenze di imposta detraibili per gli anni 2010 e 2011 che l'amministrazione ha spontaneamente versato ma con ritardo rispetto al termine previsto, liquidando alla contribuente anche gli interessi legali. All'esito del versamento delle somme, la società ha chiesto innanzi al giudice ordinario il maggior danno non adeguatamente compensato dalla corresponsione degli interessi, per avere dovuto sostenere ingenti costi nell'attivazione di una linea di credito. Secondo la Corte di appello, la controversia azionata innanzi al giudice ordinario e volta ad ottenere il risarcimento del danno doveva essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario. In questo caso, come chiarito dalle Sezioni Unite, è pacifico che non esista a monte una lite tributaria, dal momento che il contribuente ha ricevuto il pagamento sì in ritardo ma in maniera spontanea dall'amministrazione, pertanto la questione relativa al danno da svalutazione monetaria (avanzata ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.) non è accessoria ed è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.
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