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venerdì 23/12/2022 • 04:01

Lavoro Dall'INPS

Istruzioni Inps per il conguaglio dei benefit

Con il Messaggio 4616 del 22 dicembre 2022 l’Inps fornisce le attese istruzioni per rettificare la contribuzione dei Benefit alla luce dell’ampliamento della soglia di esclusione ad opera del Decreto Aiuti Quater.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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L’Inps interviene sull’argomento benefit aziendali con il messaggio n.4616 del 22 dicembre 2022 per rettificare l’imponibilità dei benefit già erogati in base alle pregresse limitazioni all’esenzione fiscale.

Anche l’Istituto previdenziale nomina il “welfare” nel titolo, come già fatto dall’Agenzia delle Entrate, seppure vada a trattare le erogazioni di benefit ai sensi del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.

Partendo dall’armonizzazione delle basi imponibili, ai sensi decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, novellando l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l’Inps ripercorre le ultime vicissitudini in tema di fringe benefit, con in prima battuta l’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che ha portato la limitazione del comma 3, articolo 51 del Tuir a 600 euro, inserendo anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”

Successivamente l’intervento del decreto Aiuti-Quater ha elevato la soglia di esenzione fino a 3.000 euro, per il solo anno 2022; tale variazione ha influssi anche sull’imponibilità previdenziale.

L’istituto richiama le disposizioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022, valide soprattutto in merito alla gestione dei rimborsi delle utenze.

Nel concetto di Fringe benefit possono quindi rientrare:

  • Beni e servizi in natura (Es. autovettura, abitazione, assicurazioni extraprofessionali..)

  • Titoli di legittimazione/ Voucher

  • Rimborsi utenze gas, elettricità, servizio idrico integrato

Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, in sede di conguaglio, la somma dei valori dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Il bonus carburante, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, costituisce un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3, che opera in maniera specifica sui buoni carburante. (circolare 27/E/2022 e 35/E/2022 Agenzia delle Entrate).

Quindi mentre la limitazione dei 3.000 euro è generalizzata su tutte le tipologie di erogazione di beni e servizi, quella aggiuntiva e indipendente di 200 euro prevista dal c.d. Decreto Ucraina può comprendere solo buoni carburante.

Conguaglio

Le operazioni di conguaglio potranno portare a diverse situazioni che l’istituto prova a ripercorrere.

La valutazione a conguaglio riguarderà il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante che, nel caso in cui risultino superiori ai citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, si dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione per il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

L’istituto sottolinea che, come è noto, per la determinazione del rispetto delle limitazioni fiscali si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

In particolare, solamente ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati e non dovrà assoggettare quanto erogato da altro datore.

Le modalità per il conguaglio saranno in questo caso le seguenti:

  • porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

  • provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno

Rimane da comprendere come dovrà eventualmente operare il datore di lavoro precedente (nel caso di rapporto precedente) che non può conoscere la situazione variata del valore del benefit, riferito all’ex dipendente, e quali saranno le conseguenze nel caso in cui il datore di lavoro non effettui nessuna variazione.

Nel caso opposto, ossia il valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai già menzionati limiti il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, al recupero della contribuzione versata.

Le istruzioni operative per il recupero

L’Inps offre una triplice soluzione per la gestione del recupero della contribuzione già versata, ossia il caso in cui, per l’ampliamento del limite il benefit risulti ora sottosoglia ma nell’annualità siano state operate le ritenute previdenziali.

Le soluzioni proposte sono le seguenti:

1. Utilizzo variabili contributive, soluzione da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;

2. Flussi di variazione massiva d’ufficio, soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;

3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

L’ultima modalità dovrà essere utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

Utilizzo Variabili retributive

Nella denuncia di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive> , con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr> , interessata da fringe benefit:

FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr> , in cui c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima competenza.

Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli ex-post, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere.

FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c’è eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVArRetr> :

• è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit;

• è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente.

FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a X nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a X, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli ex-post. Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr> .

Le causali contributive possono dunque essere così sintetizzate:

FRIBEN

Mese in cui c’è imponibile da abbattere

FRBDIM

Mese in cui c’è eccedenza massimale maggiore uguale all’importo del fringe di quel mese

FRIBEN in combinazione con FRBDIM

Mese in cui c’è eccedenza massimale minore all’importo del fringe di quel mese

FRBMAS

Per riportare l’eccedenza del massimale che ora rientra nell’imponibilità

 

L’inps quindi, con questa modalità, fornisce le varie combinazioni di variabili contributive che possono gestire anche le casistiche di superamento del massimale contributivo.

Flussi di variazione massiva d’ufficio

Per avvalersi di questa gestione i datori di lavoro, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens), secondo le indicazioni sotto riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.

La dichiarazione genererà un ticket corrispondente al protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens dopo averlo ricevuto dall’Inps.

Una volta in possesso del ticket, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> , per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:

nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”;

nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di ticket\protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente;

nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero;

nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;

nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

I dati esposti con il codice “FRBI” non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 - febbraio 2023); ma avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG per i diversi mesi.

L’istituto, una volta ricostruita la denuncia mensile contenente i dati sopra esposti, procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni singolo mese valorizzato, l’imponibile dei lavoratori interessati, solamente se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore e per la medesima competenza non abbia già utilizzato la procedure legata alla variabili FRIBEN e FRBDIM descritta precedentemente.

Lo storno del valore indicato non potrà comportare un risultato negativo nei diversi mesi, il nuovo imponibile, sarà il valore utile da prendere in considerazione per eventuali future variazioni da parte dei datori di lavoro, sul mese di riferimento. L’Inps fornirà riscontro in merito al cassetto previdenziale inviato dal contribuente.

Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.

Possiamo quindi così sintetizzare la procedura sopra descritta:

  1. Dichiarazione con cassetto bidirezionale

  2. Ricezione ticket

  3. Inserimento nell’Uniemens gennaio/febbraio 2023 dei codici Causali FRBI

  4. Generazione da parte Inps DM/VIG e riscontro cassetto bidirezionale

  5. Possibilità di utilizzo credito (Msg. Inps n.5159/2017)

La procedura risulta sicuramente più macchinosa, e con tempi più dilatati, rispetto alla prima opzione legata alle variabili retributive.

L’istituto evidenzia anche che il ricalcolo d’ufficio sarà eseguito una sola volta per le denunce di competenza gennaio 2023 e una sola volta per le denunce di competenza febbraio 2023, per ciascun lavoratore e per le competenze indicate. Per stesso lavoratore e per una medesima competenza verrà generato automaticamente un solo flusso di regolarizzazione, che prenderà in considerazione i dati presenti negli archivi dell’Istituto al momento dell’elaborazione stessa, eventuali esposizioni a parità di lavoratore e periodo, sia su uniemens di Gennaio 2023 che di Febbraio 2023 saranno considerati sostitutivi, nel caso di utilizzo congiunto delle due procedure descritte invece, l’Inps qualora rilevasse situazioni non congruenti, non procederà alla creazione automatica dei flussi di regolarizzazione.

Infine, il Messaggio evidenzia che il codice “FRBI” potrà essere esposto fino al 31 marzo 2023 e che, dopo tale data, si dovrà procedere con i flussi di regolarizzazione standard (terza opzione).

FONTE: Messaggio 4616

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