martedì 27/12/2022 • 06:00
La Cassazione, con la sentenza n. 35644 del 5 dicembre 2022, ha affermato che, in assenza di specifici canali, è legittimo l'utilizzo della mail aziendale per l'invio di comunicazioni di natura sindacale, purché non venga recato pregiudizio all'attività aziendale.
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Nel caso di specie, la Corte d'appello territorialmente competente rigettava il ricorso presentato da una società avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la sua domanda. Domanda questa, volta ad ottenere la conferma della sanzione disciplinare della multa inflitta ad un rappresentante sindacale dei lavoratori per aver inviato ai colleghi, dalla sua mail aziendale, comunicazioni di natura sindacale.
La Corte territoriale riteneva applicabile al caso de quo l'art. 26, comma 1, della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) ai sensi del quale “i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale”.
Ad avviso della Corte distrettuale, il diritto di proselitismo è espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero. Pertanto, l'eccezione della società per cui la posta elettronica aziendale doveva essere utilizzata solo per comunicazioni di contenuto aziendale non poteva considerarsi conforme al sopra citato articolo. Oltretutto, nell'inviare via mail comunicazioni sindacali, il rappr...
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