giovedì 22/12/2022 • 12:34
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 161 del 21 dicembre 2022, ha chiarito le condizioni per la partecipazione di un socio professionista avvocato in una società tra professionisti multidisciplinare.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 161 del 21 dicembre 2022, il CNDCEC ha risposto a un quesito ricevuto dall'ordine di Bergamo relativo alla partecipazione di un socio professionista avvocato in una società tra professionisti (STP) multidisciplinare, con attività prevalente individuata in quella propria della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, la cui compagine societaria risulterebbe così composta:
- un socio professionista ragioniere commercialista;
- un socio professionista avvocato;
- due soci non professionisti.
Attualmente la disciplina della società tra avvocati (STA) è recata dall'art. 4-bis L. 247/2012, espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria, che, colmando una lacuna della previgente normativa sulle società tra avvocati, consente che alla STA partecipino anche soci non avvocati, formando così società tra avvocati multidisciplinari (cfr sul punto Cass. SU 19 luglio 2018 n. 19282). Alla luce di questo, secondo il CNDCEC, si deve ritenere senza alcun dubbio che l'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, possa partecipare alla STP costituita ex L. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio, come socio per finalità di investimento).
La STP, in questo caso, verrebbe attratta nella disciplina della STA per il solo fatto di contare tra i soci professionisti un socio avvocato, che, peraltro, potrebbe partecipare al capitale sociale in misura minima. Bisogna osservare che l'oggetto sociale delle STA dovrebbe coincidere con l'esercizio della professione forense. Essendo ammesse STA multidisciplinari, nelle STA composte anche da professionisti iscritti in albi differenti da quello forense, l'oggetto sociale dovrebbe includere le rispettive attività professionali. Effettuando, dunque, un parallelismo con la disciplina della STP multidisciplinare ex L. 183/2011, potrebbe concludersi che, nelle STA multidisciplinari, l'esercizio della professione forense debba rappresentare l'attività prevalente dedotta nell'oggetto sociale.
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