sabato 17/12/2022 • 06:00
La Certificazione unica 2023, relativa ai redditi del 2022, resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate recepisce le numerose modifiche apportate alla tassazione del reddito di lavoro nonché sulla modalità con cui vengono riconosciute le detrazioni fiscali dopo l'introduzione dell'assegno unico.
Il modello di Certificazione Unica 2023 (CU 2023) nonché le relative istruzioni per la compilazione, come confermato dal comunicato stampa 15 dicembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate, sono disponibili in versione bozza.
I datori di lavoro, entro il 16 marzo 2023, dovranno utilizzare la CU2023 per certificare i redditi di lavoro erogati nonché le trattenute relativi all'anno 2022, prestando attenzione alle novità previste quest'anno. In particolare, i cambiamenti nella certificazione unica del 2023, rinvenibili sia nel modello di certificazione sia nelle istruzioni per la sua compilazione, sono finalizzati a dare rappresentazione al nuovo trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente, incluso il sistema dell'assegno unico che sostituite da marzo 2022 le detrazioni per familiari a carico.
Erogazioni in natura e bonus carburante esenti
Nell'anno 2022 sono state previste specifiche disposizioni di esenzione relativamente alle erogazioni e compensi in natura, elevando il limite di non imposizione da 516,46 euro, previsto per l'anno 2021, al maggiore importo di 3.000 euro, secondo quanto stabilito dal DL 176/2022. I datori di lavoro, come ricordano le istruzioni alla compilazione della CU2023, dovranno quindi tenere conto del fatto che le erogazioni in natura fino al limite di 3.000 euro non sono imponibili, mentre erogazioni superiori al predetto limite concorrono interamente alla formazione dell'imponibile. Le erogazioni in natura trovano spazio nella CU2023 al punto 474 in cui andrà riportato il valore delle erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, quindi, entro il limite di 3.000 euro.
In maniera simile, quest'anno il valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro per un valore massimo di 200 euro. Nell'ipotesi l'importo del bonus carburante sia superiore al predetto limite, l'intero valore sarà assoggettato a tassazione. Le erogazioni di buoni benzina o strumenti simili (c.d. bonus carburante) dovranno essere riportate nel punto 475 della Certificazione unica 2023.
Detrazioni e assegno unico
In tema di detrazioni fiscali, l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito da marzo 2022 il sistema previgente basato sul sistema di detrazioni di imposta. L'istituzione dell'assegno unico, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 230/2021 con decorrenza dal 1° marzo 2022, attribuisce un beneficio economico mensile, per il periodo compreso tra marzo e febbraio di ciascun anno, ai nuclei familiari tenendo conto della loro condizione economica, in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). L'introduzione dell'assegno unico, nuovo strumento di sostegno alle famiglie, ha comportato la modifica dell'art. 12 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia.
La richiamata modifica normativa all'art. 12 comporta, dal 1° marzo 2022, la cessazione:
La nuova disciplina sui benefici economici legati ai carichi di famiglia dovrà trovare corretta rappresentazione nella sezione dedicata alle detrazioni di imposta della CU2023. In particolare, ai punti 362 e seguenti vanno indicati gli importi delle detrazioni per coniuge e figli a carico, prestando particolare attenzione al fatto che esse trovano applicazione per l'intero anno solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni, mentre per i figli di età inferiore a 21 anni la detrazione si applica esclusivamente per i mesi di gennaio e febbraio.
Gli interventi normativi in materia di IRPEF hanno riguardato anche le detrazioni per lavoro dipendente, con la modifica dell'art. 13 del TUIR. Ciò comporta la necessità di verificare, anche in sede di conguaglio, la corretta determinazione delle detrazioni secondo le nuove regole, riportando il valore delle detrazioni riconosciute nel punto 367 della CU2023.
Trattamento integrativo
Il trattamento integrativo di cui all'art. 1 DL 3/2020 ha subito modifica ad opera dell'art. 1 c. 3 lett. a) della L. 234/2021. Il trattamento, di importo pari a 1.200 euro su base annua, per il 2022 è riconosciuto nel caso il reddito non sia superiore a 15.000 euro, mentre per l'anno 2021 era riconosciuto anche ai lavoratori con redditi superiori a 15.000 euro fino a un massimo di 28.000 euro. Nel 2022 il riconoscimento del trattamento integrativo per i redditi superiori a 15.000 euro, fino a un massimo di 28.000 euro, è possibile ma solo in presenza di specifiche condizioni. Ciò impone una particolare attenzione nella determinazione dell'importo spettante da riportare nel punto 390 della CU2023.
Previdenza complementare
Nella sezione dedicata alla previdenza complementare dalla CU2023, devono essere riporti anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al Reg. UE 2019/1238. Il D.Lgs. 114/2022 ha equiparato la contribuzione ai predetti sottoconti alle medesime regole di deducibilità previste dal D.Lgs. 252/2005 per la previdenza complementare ai fondi pensione (PIP). La richiamata novità dovrà trovare corretta esposizione nei punti 411 e seguenti della CU2023.
Redditi esenti
Nella sezione “Altri dati” vanno riportati, tra le altre informazioni, i redditi non soggetti a tassazione in applicazione di specifiche disposizioni di legge. La CU2023 ha previsto un codice aggiuntivo da riportare nel punto 462 della richiamata sezione per indicare le tipologie di somme che non hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il codice aggiunto con il numero “15” riguarda le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, per il 90% dell'ammontare erogato, relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che hanno esercitato l'opzione di proroga del regime di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.
In maniera simile viene introdotto un nuovo codice n. “26” da indicare nel punto 464 in caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che, in base all'art. 12-quinquies DL 146/2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.
Aggiornamenti sulla privacy
In tema di privacy, la CU2023 prevede alcuni aggiornamenti in merito al trattamento dei dati, anche per tenere conto del fatto che da quest'anno i sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale diretta dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille.
Fonte: Bozza modello CU 2023
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