Al fine di contrastare e colpire le frodi IVA, l'art. 37 della bozza della Legge di Bilancio 2023 prevede obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni (quali ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop), presenti nel territorio italiano. Tale comunicazione andrà effettuata all'Agenzia delle entrate. L'individuazione dei beni è rimessa poi ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Vendite tramite piattaforme digitali
In relazione alle vendite di beni tramite piattaforme digitali, l'art. 13 DL 34/2019 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE, dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ogni fornitore.
In buona sostanza, tale disposizione va ad obbligare il soggetto passivo che facilita, mediante l'utilizzo di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale, o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE, a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimetre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (Provv. AE 31 luglio 2019 n. 660061), per ciascun fornitore, i seguenti dati:
la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
il numero totale delle unità vendute in Italia;
a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i suddetti dati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta sia stata assolta dal fornitore.
Inoltre, il 4° comma prevede che anche il soggetto passivo che abbia facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 ed il 1° maggio 2019, sia tenuto ad inviare all'Agenzia delle entrate i dati inerenti tali operazioni nel mese di luglio 2019.
Il riferimento è alla disciplina IVA relativa alle cessioni di apparecchi elettronici introdotta a decorrere dal 13 febbraio 2019 dall'art. 11-bis c. 11-15 DL 135/2018 (L. 12/2019).
Nello specifico, è previsto che se un soggetto passivo faciliti le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o da paesi terzi, di valore intrinseco non superiore ad euro 150 (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell'UE ad una persona che non sia soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente “ricevuto e ceduto detti beni”.
Il comma 13 prevede inoltre che, ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti, si presume che la persona “venditrice” dei beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
Nel successivo comma 14, volto ad agevolare le azioni di contrasto ai fenomeni fraudolenti, pone a capo del soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (ossia UE) in cui dette cessioni risultino imponibili.
Infine, il soggetto passivo “facilitante”, nel caso in cui sia stabilito in un paese che non abbia sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisca in suo nome e per suo conto (comma 15).
Qui è bene poi ricordare come la Direttiva 2017/2455, volta a contrastare più efficacemente l'evasione dell'IVA sull'e-commerce di provenienza extraUE, ha introdotto disposizioni particolari che responsabilizzano i titolari delle piattaforme digitali che facilitano le transazioni.
Dal 1° luglio 2021, data di applicazione delle nuove disposizioni (come previsto dal D.Lgs. 83/2021, che recepisce gli artt. 2 e 3 della direttiva), vengono meno gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori delle piattaforme elettroniche introdotti nell'ordinamento nazionale con il DL 34/2019.
Nel dettaglio, con l'art. 8 c. 1 D.Lgs. 83/2021, l'art. 11-bis c. 11-15 DL 135/2018 è abrogato.
Quali novità dalla bozza della Legge di Bilancio 2023?
All'interno della bozza della Legge di Bilancio 2023, ora al vaglio del Parlamento, è stato inserito l'art. 37 che si occupa specificatamente delle vendite di beni tramite piattaforme digitali.
Nel dettaglio è stato previsto che il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati inerenti ai fornitori ed alle operazioni effettuate.
Quindi da tale norma emerge che tali soggetti passivi IVA, “facilitanti” la vendita di beni mobili mediante l'ausilio di piattaforme online (o con modalità similari), saranno obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi a:
fornitori;
operazioni effettuate.
Attenzione, tale obbligo si concretizza se tali vendite siano effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA e riguardanti beni mobili esistenti nel territorio nazionale.