giovedì 15/12/2022 • 14:18
La Cassazione, con la sentenza n. 47051 del 13 dicembre 2022, ha stabilito che in tema di reato di omessa dichiarazione IVA la base imponibile e l'imposta evasa si determinano solo sulla base dei costi documentati.
redazione Memento
In tema di reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 D.Lgs. 74/2000), con la sentenza n. 47051 del 13 dicembre 2022, la Cassazione ha stabilito che la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati con riferimento all'IVA. L'eventuale sussistenza di costi non documentati non rileva, dal momento che il sistema di determinazione della base imponibile IVA è un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali e nel quale non possono essere prese in considerazione spese non certificate da fatture emesse (cfr. sul punto Cass. pen. 16 luglio 2018 n. 53980); con riguardo ai ricavi, invece, occorre tenere conto anche delle operazioni effettuate senza copertura di documentazione fiscale.
Nel caso di specie, l'imputato ha omesso le dichiarazioni fiscali obbligatorie per l'anno 2010 e per l'anno 2011. Ai fini del dolo, è stato considerato rilevante il comportamento complessivo dell'imputato, il quale, per ben quattro annualità (dal 2010 al 2013), e quindi anche dopo l'asserito conferimento di un incarico ad un commercialista, ha operato come evasore totale, senza presentare alcuna dichiarazione fiscale, omettendo di istituire e di conservare la contabilità ufficiale, e non effettuando alcun versamento all'Amministrazione finanziaria. Pertanto, il superamento della soglia di punibilità può essere logicamente oggetto di dolo eventuale, essendoci una concreta accettazione del rischio di realizzare tale risultato, desumibile da un comportamento di evasione totale protratto per quattro annualità e relativo ad un volume di affari significativo. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate nel caso di specie per la presenza di diversi precedenti penali, non controversa, attinente anche a reati affini e per la reiterazione della condotta omissiva sotto il profilo fiscale, anche quando relativa ad importi non penalmente rilevanti, protrattasi per quattro annualità.
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