mercoledì 14/12/2022 • 06:00
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto contraria al diritto UE la normativa che concede la pensione di reversibilità al superstite di un'unione civile conclusa in altro Stato membro, per l'esercizio nel primo Stato di attività professionale del partner deceduto, subordinatamente alla previa iscrizione dell'unione civile in un repertorio tenuto dallo Stato membro erogante la pensione.
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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a seguito della presentazione della causa n. C-731/21 ha fornito un parere in merito ad una specifica controversia nella quale erano contrapposti una cittadina francese e la Cassa nazionale di assicurazione pensionistica del Lussemburgo. L'oggetto del contendere traeva la propria origine dal fatto che la Cassa lussemburghese si fosse rifiutata di concedere alla cittadina francese una pensione di reversibilità in seguito del decesso del partner di quest'ultima.
È stata dunque richiesta alla Corte una interpretazione autentica del diritto dell'Unione europea, con puntuale riferimento agli articoli 18, 45 e 48 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento UE n. 492/2011. La questione riguardava il carattere ostativo di detti articoli rispetto alle disposizioni di diritto di uno degli Stati membri, facendo riferimenti all'art. 195 del codice della previdenza sociale del Lussemburgo e agli articoli 3, 4 e 4‑1 della legge del 9 luglio 2004, cui fa espresso riferimento il precedente articolo e che prevedono che il riconoscimento in favore del partner superstite di un'unione civile validament...
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