martedì 13/12/2022 • 11:29
Per accedere alla nuova funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) mentre non sarà più necessario allegare copia del documento di identità.
redazione Memento
La trasmissione al Registro delle principali istanze prodotte dagli utenti sul Portale ufficiale della Revisione Legale, a partire dal 12 dicembre 2022 non dovrà avvenire tramite il ricorso alla PEC, ma attraverso la nuova funzione di invio e contestuale protocollazione automatica che consente di avviare immediatamente il procedimento amministrativo. Le istanze per le quali è stata attivata la nuova funzione sono:
Per altre comunicazioni, richieste o tematiche permangono attivi i consueti canali di supporto e contatto con l'Amministrazione.
Per accedere alla funzione di Protocollazione Automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In questo caso, l'istante non è tenuto ad allegare copia del proprio documento di identità.
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per ciascun soggetto iscritto al Registro di comunicare e aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
La Ragioneria Generale dello Stato, sul sito della revisione legale, mette a disposizione un tutorial e un'apposita guida esplicativa delle modalità di fruizione della nuova funzionalità di protocollazione automatica delle istanze.
Come noto infatti, il registro dei revisori legali è tenuto dal Mef-Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del DM 20 giugno 2012. Nel registro sono iscritti sia le persone fisiche sia le società di revisione in possesso dei requisiti sintetizzati di seguito:
a) requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c) abbiano svolto il tirocinio triennale;
d) abbiano superato l'esame di idoneità professionale;
e) a determinate condizioni, le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo.
I requisiti per le società di revisione sono i seguenti:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale;
c) nelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale;
d) nelle società per azioni e in accomandita per azioni, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
e) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale;
f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.
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