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sabato 10/12/2022 • 06:00

Impresa Adeguati assetti organizzativi

Responsabilità dell’Organo Amministrativo nel CCII

La Circolare di Assonime n. 27 del 21 novembre 2022, titolata “I doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo Codice della crisi”, ha trattato tra i vari temi quello del dovere in capo all'organo amministrativo di istituire adeguati assetti, con focus sulle responsabilità specifiche in capo agli amministratori.

di Sonia Mazzucco - Dottore Commercialista ODCEC Roma e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In particolare dalla lettura della Circolare di Assonime n. 27 del 21 novembre 2022, si evince come venga enfatizzato il fatto che perno delle regole per la rilevazione tempestiva e per la corretta gestione delle situazioni di crisi dell'impresa, sia costituito proprio dagli obblighi imposti agli amministratori delle società di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

La Circolare sottolinea specificatamente l'indicazione fornita dal Legislatore nel richiedere che l'assetto soddisfi, ai fini della sua concreta configurazione, le seguenti simultanee esigenze:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;

c) rilevare una serie di situazioni debitorie significative;

d) ottenere le informazioni per il test di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento in sede di composizione negoziata.

Obblighi degli amministratori

Ciò che però ancor più rileva, è l'indicazione di uno specifico obbligo in capo agli amministratori, definito nella Circolare in argomento “a contenuto aperto”, ovvero con la libertà degli amministratori – al di là dei citati obiettivi di legge da perseguire – di costruire ed implementare il proprio modello, che gli consenta, anche sulla base della scienza aziendalistica, di addivenire alla migliore predisposizione di un assetto “giusto” alla realtà alla quale verrà applicato.

Pertanto, le scelte in relazione all'organigramma, alle procedure, ai processi interni, al sistema contabile, al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi, debbono trovare un'armonia tra le maglie larghe strette delle normative e prassi di riferimento, tali da consentire all'imprenditore di poter - liberamente e consapevolmente - individuare l'assetto organizzativo più adeguato alla sua realtà.

Questa previsione non solo è importante e rileva da un punto di vista della indubbia tutela delle scelte imprenditoriali dell'organo amministrativo, ma anche perché a ciò è connessa una sua specifica responsabilità. Infatti, come precisa la Circolare in argomento, nella costruzione del modello organizzativo, non và tralasciata la previsione di una pianificazione finanziaria, da realizzarsi attraverso i bilanci di previsione e i connessi sistemi di raccolta dati, che consenta di rilevare con tempestività l'esistenza di eventuali scostamenti, e pertanto eventuali difficoltà nel perseguimento del proprio business.

Ma v'è di più. Non va tralasciata neanche la previsione di un idoneo flusso informativo, non solo tra organi sociali (amministratori delegati, consiglio di amministrazione, collegio sindacale e revisore), ma anche tra uffici e organi interni e, nell'ambito dei gruppi, tra organi delle varie società che lo compongono.

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Ris1petto a questi profili di carattere generale, la Circolare specifica un aspetto molto importante, ovvero gli elementi necessari per la valutazione dell'adeguatezza degli assetti, individuandoli sotto due profili:

  1. Come capacità di intercettare preventivamente le situazioni di difficoltà rilevanti, che comprendono non solo le situazioni di crisi ma anche quelle di probabilità di crisi, le prospettive di continuità aziendale. Gli assetti organizzativi devono perciò permettere di poter operare un valido monitoraggio sull'andamento aziendale, che consenta all'organo amministrativo (sia esso monocratico o collegiale) di intervenire in tutte quelle situazioni necessarie, anche con iniziative volte al risanamento.
  2. Come proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell'impresa

L'adeguatezza deve anche rispondere a un giudizio concreto degli amministratori sul livello di organizzazione da raggiungere alla luce della dimensione dell'impresa, della sua complessità e della natura delle attività esercitate.

La Circolare enfatizza poi il principio generale secondo il quale è imposto agli amministratori di tener conto e adottare misure di reazione non solo in situazioni di crisi, ma anche in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile una situazione di crisi. In sintesi, l'organo amministrativo, in attuazione di un principio di corretta gestione dell'impresa, è tenuto a valutare e ad attivarsi sia in situazioni di difficoltà contenute ma note, sia in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che traducano anche solo una probabilità di una possibile crisi, sia ovviamente in evidenti situazione di crisi, sino ad arrivare allo stato più grave di insolvenza.

Tanto l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile non adeguato quanto l'adozione di misure di reazione alla crisi non efficaci, potrebbero comportare una responsabilità di natura civilistica in capo agli amministratori. La Circolare definisce al riguardo quattro ordini di comportamenti da cui potrebbe specificatamente derivare la responsabilità:

  1. la mancata istituzione dell'assetto organizzativo;
  2. l'istituzione di assetti organizzativi non adeguati;
  3. l'attivazione in ritardo di misure di reazione rispetto a situazioni di pre-crisi o crisi;
  4. l'adozione di misure di reazione a situazioni di pre-crisi o crisi non efficaci.

Continua sottolineando che per la rilevazione della crisi e le conseguenti scelte gestionali adottate, la giurisprudenza si è espressa nel senso che:

a) la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta di per sé una responsabilità dell'organo gestorio;

b) l'assetto organizzativo predisposto può essere assoggettato a sindacato giudiziale, nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza;

c) la verifica dell'assetto andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili, a prescindere dai risultati concreti raggiunti;

d) non è responsabile l'amministratore che pone in essere interventi, che successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi, qualora, sulla base di una valutazione ex ante, non risultino manifestamente irrazionali e ingiustificati.

È possibile, pertanto, concludere che nessuna impresa potrà e dovrà sottrarsi dall'implementare (o aggiornare) il proprio assetto organizzativo, amministrativo e contabile, alla luce dell'introduzione del CCII e delle modifiche specifiche intervenute nel codice civile, come enfatizzato nella Circolare Assonime in argomento del 21 novembre 2022 n. 27.

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