lunedì 05/12/2022 • 02:30
La Corte di Cassazione (ordinanza 35495/2022) interviene in merito al contenzioso sorto tra alcune dipendenti di una società di pulizie e la società.
redazione Memento
Qualora nel contratto di appalto sia subentrata una nuova azienda, quest’ultima è tenuta ad assumere il personale già dipendente dell’azienda cessata ove siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto, trattandosi di obbligo contrattuale previsto dall’art. 37 CCNL dell’8 giugno 2000 per i dipendenti delle cooperative sociali che, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, ha portata precettiva e non meramente programmatica, atteso anche il dichiarato scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 35495 del 2 dicembre 2022.
In caso di cessazione dell’appalto, le imprese sono vincolate all’osservanza degli obblighi non solo preventivi di comunicazione ed informativa sindacale, ma anche – alla scadenza dell’appalto – all’adempimento dell’obbligo contrattualmente previsto. Secondo la Cassazione, non esistono ragioni per discostarsi da quanto previsto a tutela del contraente debole – individuato nel dipendente che subisce i cambi di gestione – anche nell’ipotesi in cui non si verifichi, tout court, il subingresso di una nuova impresa nell’appalto ma, piuttosto, una reinternalizzazione del servizio che la società appaltante decida di gestire in proprio e direttamente.
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