lunedì 05/12/2022 • 06:00
La Corte di Giustizia UE dispone che l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA può essere negato al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto dei beni e servizi partecipava a una frode in materia di IVA.
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I Giudici unionali, con la sentenza C-512/21 del 1° dicembre 2022, tornano sul tema delle condotte fraudolenti riaffermando con fermezza che spetta all’autorità tributaria dimostrare “che il soggetto passivo ha partecipato attivamente alla frode o che sapeva o che avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode”.
Il caso
La domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE (Trattamento sul funzionamento dell’unione europea), è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società di diritto rumeno (in prosieguo: «la ricorrente»), registrata ai fini IVA in Ungheria e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direzione dei ricorsi dell’Ufficio Nazionale delle imposte e delle dogane in Ungheria), relativamente all’esistenza di una differenza di imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dalla società nel periodo intercorso tra i mesi di agosto e novembre 2012.
La società ricorrente si occupava in via principale di servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di vendita di beni alimentari, bevande e tabacco, mentre in Ungheria la stessa era i...
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