giovedì 01/12/2022 • 06:00
Il legislatore è ben conscio del sovraccarico di lavoro che ha la Corte di cassazione e cerca di porvi rimedio. Dapprima con l’art. 5 della legge n. 130 del 2022, che prevede una possibilità di definizione agevolata in scadenza il 16 gennaio 2023. Ora sta introducendo nella bozza della legge di bilancio, altre due ipotesi di definizione agevolata, da esercitare entro il 30 giugno 2023.
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La definizione e conciliazione agevolata delle controversie tributarie
Il problema del numero eccessivo delle cause pendenti dinanzi la Corte di cassazione è veramente al centro delle attenzioni del legislatore, in plurime norme, tanto da consentire differenti possibilità di definizione, peraltro non aventi esatta identità di presupposti applicativi. Anzitutto, con l'art. 5 L. 130/2022 è stata prevista la possibilità di definire controversie aventi determinati limiti dimensionali ed esiti dei gradi precedenti quanto meno alternati. Pur con tali delimitazioni, in virtù della formulazione adottata essa ha lo spettro d'intervento più ampio, giacché l'esclusione solo per le controversie di cui al sesto comma (concernenti anche risorse proprie tradizionali dell'UE, IVA all'importazione e somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato) comporta l'applicabilità anche alle controversie su rimborsi, secondo una condivisibile dottrina. L'importo da versare - pari al cinque per cento nel caso di doppia conforme favorevole al contribuente ed al venti per cento nel caso di soccombenza anche parziale in uno dei gradi di merito, seppur sulla base del valore della controversia determinato ex
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