venerdì 09/12/2022 • 06:00
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze definisce le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali di Paesi terzi, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria.
redazione Memento
Il 26 novembre è entrata in vigore la sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi» relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34 c. 1 D.Lgs. 39/2010, istituita nel registro dei revisori legali dal DM 1° settembre 2022 n. 174 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Come è composto il registro dei revisori legali
Il DM 1 settembre 2022 n. 174 in commento evidenzia che la sezione è distinta in due parti:
Attenzione: l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia.
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
Istruttoria della domanda di iscrizione
Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione è incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto per il compimento dell'istruttoria è sospeso. Decorso, infruttuosamente, il termine, il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione.
Contributi per l'iscrizione
I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A e parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150, da corrispondere secondo le modalità di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sostenute.
Fonte: DM 1 settembre 2022 n. 174
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