martedì 29/11/2022 • 06:00
Il DDL di bilancio per l’anno 2023 estende l’esenzione da IRPEF dei redditi dei terreni, sia dominicale che agrario, se spettanti alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti nella gestione previdenziale agricola. L'agevolazione non spetta ai soci di società agricole diverse dalla società semplice.
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Il Disegno di legge di Bilancio 2023 estende anche al prossimo anno l'esonero dal pagamento dell'IRPEF per gli agricoltori previsto dal comma 44 della L. 232/2016.
La norma in questione prevede la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari dei soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), purché iscritti nella previdenza agricola.
La modifica normativa aggiunge l'anno 2022 nel comma 44 citato nel quale erano già previsti gli anni dal 2017 al 2022. Trattandosi della semplice aggiunta dell'anno 2023 al testo normativo, restano invariati i chiarimenti resi in precedenza dall'amministrazione finanziaria.
Sul piano soggettivo, l'esonero è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette agricole di coltivatore diretto o di IAP e che producono redditi fondiari.
Si ricorda che la figura del coltivatore diretto è definito nella L. 604/54, in base alla quale sono coloro che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e che impiegano manodopera dipendete non superiore a due terzi di quella occorrente, considerando oltre alla propria opera anche quella del proprio nucleo familiare. La figura dell'imprenditore agricolo professionale è regolata dall'art. 1 D.Lgs. 99/2004 ed è colui che in possesso di conoscenze e competenze professionali in agricoltura dedica almeno la metà del proprio tempo lavorativo alla attività agricola e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro.
La circostanza che l'agevolazione si applichi a coloro i quali producano reddito fondiari ha come conseguenza che non possono beneficiare dell'esonero i soci delle società agricole in nome collettivo ed in accomandita semplice anche nel caso in cui abbiano optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell'art. 1 c. 1093 L. 296/2006, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito di impresa.
Possono beneficiare dell'agevolazione in esame, invece, le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Il reddito determinato in capo alla società semplice e poi attribuito per trasparenza ai soci, infatti, è un reddito fondiario.
Dall'anno 2019 l'esonero compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e che partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare (c. 705, L. 145/2018).
Infine, si ricorda che di recente, con la Circ. AE 1° aprile 2022 n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esenzione dalla tassazione si applica ai terreni posseduti e condotti e, quindi, sia al reddito dominicale sia al reddito agrario, ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto l'imposizione del reddito dominicale compete al proprietario).
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