lunedì 28/11/2022 • 06:00
Secondo le bozze della Legge di Bilancio 2023, verranno prorogate due misure sperimentali per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, Opzione Donna e APE Sociale. Le misure sono previste in favore di specifiche categorie di lavoratori svantaggiati: disoccupati, caregivers, invalidi e lavoratori usuranti.
Le bozze della Legge di Bilancio 2023 prevedono una nuova proroga delle due misure sperimentali APE Sociale e Opzione Donna anche per l'anno a venire.
APE Sociale
L'anticipo pensionistico APE Sociale, introdotto dal 1° maggio 2017, accompagna a pensione, con una indennità interamente a carico dello Stato ed erogata dall'INPS, chi appartiene a determinate categorie svantaggiate fermo restando il raggiungimento di almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi. L'assegno viene erogato per 12 mensilità (non 13 come la pensione ordinaria) fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2024 per entrambi i sessi). L'importo mensile dell'indennità sarà pari all'importo della rata di pensione, se questa, calcolata al momento dell'accesso al beneficio, risulta inferiore a 1.500 euro ovvero 1.500 euro, se la rata di pensione dovesse essere pari o superiore a questa soglia.
Oltre a non subire modifiche in termini di importo ed erogazione, sembra che rimanga anche la previsione del cd. APE Rosa in favore delle lavoratrici con figli grazie al quale si ha una riduzione dell'anzianità contributiva richiesta pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni complessivi.
Secondo le bozze, i requisiti per beneficiare dell'APE Sociale rimarranno i medesimi previsti a partire dal 1° gennaio 2022 a seguito delle modifiche della scorsa Legge di Bilancio. Gli interessati, dunque, dovrebbero rimanere i seguenti:
Nel rispetto delle finestre di accesso previste per questa misura, dunque, sarà possibile accedervi anche laddove i requisiti vengano raggiunti nel corso del 2023.
Opzione Donna
“Opzione Donna” rappresenta un pensionamento anticipato introdotto dalla Legge 243/2004, in favore delle lavoratrici che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età per le dipendenti del settore pubblico e privato iscritte all'AGO o alle gestioni sostitutive o 59 anni per le autonome, requisito da adeguare all'incremento della speranza di vita, a condizione di optare per il sistema di calcolo contributivo.
Attualmente i requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2021.
Alla pensione in Opzione Donna si applicano le cosiddette finestre mobili prima dell'accesso effettivo a pensione e decorrenti dalla maturazione dei requisiti. Queste corrispondono a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome, mentre per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 59, c. 9, L. 449/97 secondo cui “la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”.
Ricordiamo come Opzione donna preveda, obbligatoriamente, l'integrale conversione del calcolo dell'assegno di pensione al metodo contributivo, comportando, nella maggioranza dei casi, una decurtazione dell'assegno stesso tendenzialmente pari ad almeno il 20-30% rispetto al metodo misto, a seconda delle caratteristiche personali delle lavoratrici. Grazie a questa conversione obbligatoria, però, le lavoratrici interessate possono ricorrere al riscatto di laurea agevolato per raggiungere i contributi richiesti.
Le prime bozze della Legge di Bilancio non riportavano un testo specifico nell'articolo destinato ad Opzione Donna, ma l'ultima bozza in circolazione disponibile per la stampa specializzata estende l’ammissione a Opzione Donna alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti.
Da un lato è previso il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, co. 3, l. n. 104/1992), o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa
Dall’altro lato viene modificato il requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022 e viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Tale riduzione per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, spetta a prescindere dal numero di figli.
Sembra confermato il regime delle decorrenze che comporta per le autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potranno uscire nel corso del primo anno solo le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi del 2022. Per le dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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