martedì 22/11/2022 • 16:00
Con la risposta n. 567 del 22 novembre 2022, l'AE ha chiarito che, nell'ambito del sequestro liberatorio dei canoni di locazione, il diritto di detrazione dell'IVA può essere esercitato solo al termine della vicenda processuale.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 567 del 22 novembre 2022, ha chiarito che il diritto di detrazione dell'IVA (di cui all'art. 19 DPR 633/72) pagata in relazione ai canoni di locazione versati su un conto corrente appositamente istituito dal giudice nell'ambito di una procedura di sequestro liberatorio (di cui all'art. 687 c.p.c.) può essere esercitato solo al termine della vicenda processuale. In quel momento, infatti, verrà accertato il legittimo locatore/proprietario dell'immobile che, subentrando nella titolarità dei canoni fino a quel momento versati, provvederà ai relativi adempimenti, tra cui l'emissione della fattura.
Per i canoni versati sul conto corrente in attesa del termine della vicenda processuale non esiste alcun obbligo di autofattura (di cui all'art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97).
Se all'esito della vicenda processuale volta ad individuare il destinatario dei canoni di locazione, quest'ultimo non emette fattura per certificare la riscossione delle somme fino a quel momento depositate nel conto, decorsi 4 mesi dalla riscossione, il locatario sarà tenuto ad emettere entro i successivi 30 giorni apposita autofattura e a versare l'IVA all'erario.
Il citato art. 19 DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e dalle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In particolare, il dies a quo per l'esercizio del diritto di detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura (Circ. AE 17 gennaio 2018 n. 1/E).
Si ricorda che l'art. 687 c.p.c. prevede che il giudice possa ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta. La funzione dell'istituto è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia sia decisa all'esito del giudizio, chiedendo al giudice il sequestro liberatorio sulla somma o sul bene offerti in adempimento che sono, di regola, affidati ad un custode.
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