martedì 22/11/2022 • 11:27
L’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 novembre 2022 n. 34151.
redazione Memento
La norma relativa alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza delle stesse agevolazioni (art. 14 DL 63/2013 e art. 1 c. 344-347 L. 296/2006). Difatti, ha lo scopo di impedire eventuali frodi e attribuire all'organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l'adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto atti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia o producendola in maniera pulita risultino meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma conformi al principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la diseguaglianza sta nel riconoscimento, da parte dell'ENEA, della particolare meritevolezza dei lavori.
La norma costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Nel caso di specie, il contribuente provvedeva, installando dei pannelli solari, a compiere dei lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali (di cui all’art. 1 c. 344 e s. L. 296/2006), comunicando però in ritardo all'ENEA la prescritta documentazione; l'ufficio riteneva la non detraibilità delle spese in virtù di tale ritardo.
La CTP respingeva il ricorso del contribuente ma la CTR ne accoglieva l'appello affermando che l'invio della comunicazione all'ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo di impugnazione mentre il contribuente non si costituiva.
Con l’ordinanza del 21 novembre 2022 n. 34151, la Corte di Cassazione precisa che la sentenza impugnata non ha considerato che, trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo al contribuente perché questo possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione. Mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.
Tale interpretazione è tanto più necessitata quanto più si rifletta in ordine all'importanza che la certificazione energetica riveste:
Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
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