lunedì 21/11/2022 • 14:05
Con il Pronto Ordini del 21 novembre 2022 n. 85, il CNDCEC risponde ad un quesito in tema di polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni di cui al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.
redazione Memento
Con un quesito formulato al CNDCEC, il Consiglio dell'Ordine di Ravenna chiede se l'obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini del Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi richieda la stipula di una polizza single project (quindi una polizza differente per ogni cantiere) o sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni o in alternativa una polizza dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
L'Ordine segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata secondo cui, anche dopo le modifiche all'art. 119 c. 14 DL 34/2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa ivi previste.
Al riguardo, il CNDCEC, con il Pronto Ordini del 21 novembre 2022 n. 85, precisa che le modifiche apportate all'art. 119 c. 14 DL 34/2020 hanno riguardato unicamente il secondo periodo del medesimo comma, il quale disciplina la tipologia di polizza single project, e non anche i successivi terzo e quarto periodo del comma stesso, i quali disciplinano, rispettivamente, la normale polizza RC professionale e la polizza a consumo dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.
Considerato che il terzo periodo del citato comma prevede espressamente che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni da attività professionale, con determinate caratteristiche, e considerato altresì che il quarto periodo del comma in oggetto prevede che in alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo, il CNDCEC ritiene che l'obbligo di sottoscrizione della polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni può considerarsi rispettato anche tramite le tipologie alternative di polizza di cui ai citati periodi terzo e quarto dell'art. 119 c. 14 DL 34/2020.
Pertanto, il CNDCEC condivide l'interpretazione fornita dall'articolo della stampa specializzata riportato dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna.
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