sabato 19/11/2022 • 06:00
La Corte di Giustizia nella causa C-607/20 ha affermato che rientrano tra le finalità di impresa anche i premi volti a incrementare il rendimento dei dipendenti, e quindi indirizzati al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa, con la conseguenza che non va assoggettata ad IVA l’attribuzione dei buoni acquisto.
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La detassazione del premio produttività
Una osservazione preliminare: il caso riguarda una lite tributaria radicata in Gran Bretagna, sottoposta alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE nel corso del 2020, cioè prima del 31 dicembre, quando ha avuto effetto la Brexit. In questo caso l'accordo di recesso prevede la prosecuzione della competenza della Corte di Giustizia per la pronuncia pregiudiziale.
Una seconda osservazione relativa alla data di introduzione della causa al Lussemburgo: la Corte ha impiegato esattamente due anni per arrivare alla decisione, segno che il tema ha formato oggetto di un dibattito tra giudici favorevoli e quelli contrari. I casi “normali” vengono infatti decisi entro un anno.
Il tema della causa era il contestato obbligo di applicare l'IVA sul valore dei buoni acquisti attribuiti ai dipendenti, premiati per aver raggiunto determinati obiettivi di efficientamento produttivo.
Il quesito - lo leggiamo dal nostro art. 3 c. 3 Legge IVA - era se questa attribuzione fosse o meno fatta per finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La nostra norma aveva esplicitato l'esistenza di finalità d'impresa, da cui il non assoggettamento ad IVA, solo per le somminist...
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