giovedì 17/11/2022 • 12:04
Con la risposta n. 558 del 17 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le concessioni demaniali devono essere iscritte, oltre che nel registro delle concessioni, anche nell'apposito repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.
redazione Memento
Con la risposta n. 558 del 17 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le concessioni demaniali sono atti soggetti alla registrazione in termine fisso (art. 5 DPR 131/86), pertanto devono essere iscritte, oltre che nel registro delle concessioni, anche nell'apposito repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali (di cui all'art. 67 DPR 131/86).
Tale repertorio contiene, infatti, tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso che siano redatti, ricevuti o autenticati da notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione, pubblici ufficiali, capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.
Nel caso di specie, i contratti aventi ad oggetto concessioni demaniali per durata non superiore a 4 anni si perfezionano senza l'assistenza di un soggetto autorizzato alla stipulazione. Come stabilito nel codice della navigazione, infatti, tali concessioni sono di competenza del capo di compartimento marittimo e vengono rilasciate attraverso contratti conclusi senza l'assistenza di ufficiali roganti, ma con capi delle amministrazioni pubbliche e funzionari autorizzati. Trattandosi di atti soggetti alla registrazione in termine fisso, le concessioni demaniali devono essere iscritte anche nel citato repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.
L'istante ha avviato un processo di digitalizzazione degli atti, per cui la sottoscrizione dei contratti aventi ad oggetto concessioni demaniali avviene in maniera digitale e sempre in modalità elettronica è presentata la documentazione per la registrazione. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che in relazione ai documenti rilasciati, a coloro che ne abbiano fatto richiesta, per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale e, dunque, risultanti come prodotti in conformità alle linee guida in termini di corrispondenza del contenuto rispetto all'originale, si applica l'imposta di bollo nella misura forfettaria di € 16 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 4 c. 1 quater della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72).
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