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venerdì 18/11/2022 • 06:00

Fisco Detrazioni interventi edilizi

Modello Redditi PF: sisma bonus ordinario e sisma bonus acquisti

Per quanto riguarda le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ai fini dell’indicazione nel quadro RP del modello Redditi PF 2022, occorre tener conto della specifica tipologia: sisma bonus ordinario, sisma bonus acquisti e, infine, i casi specifici di maggiorazione.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Sisma bonus ordinario

In argomento, giova ricordare che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del Sisma bonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus. In particolare, nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del:

  • 50%, nel limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
  • 70% o dell'80% delle spese sostenute se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio.

Quanto al condominio (parti comuni degli edifici), in tutti i casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

È possibile, inoltre, fruire del Sisma bonus (o del Superbonus) anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

Acquisto di case antisismiche

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70% o dell'80%, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, l'acquirente di un'immobile dell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all'85% del prezzo di acquisto della unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di € 96.000. Anche alle spese sostenute per l'acquisto di case antisismiche si applica, in vigenza del Superbonus, l'aliquota di detrazione più elevata del 110%.

Modello Redditi PF

Rispetto alle spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, occorre effettuare una distinzione:

  • interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (detrazione del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare). In tal caso, per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice 4 nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47;
  • spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di indicare il codice 5 nella colonna 7 dei righi da RP41 a RP47;
  • spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di indicare il codice 6 nella colonna 7 dei righi da RP41 a RP47;
  • spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'80%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di indicare il codice 7 nella colonna 7 dei righi da RP41 a RP47;
  • spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di indicare il codice 8 nella colonna 7 dei righi da RP41 a RP47;
  • spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di indicare il codice 9 nella colonna 7 dei righi da RP41 a RP47.

In caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da RP51 a RP52. Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico (attenzione: come riportato a pag. 84 della Guida PF 2022, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dai condomini, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare - Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 febbraio 2021 n. 1156).

Per quanto riguarda il c.d. Sisma bonus acquisti, occorre distinguere:

  • spese sostenute dal 2017 al 2021 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di indicare il codice 10 nella colonna 7 dei righi da RP41 a RP47;
  • spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di indicare il codice 11 nella colonna 7 dei righi da RP41 a RP47.

La maggiorazione del sisma bonus

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentate del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al DL 39/2009, convertito con modificazioni, dalla L. 77/2009). Dal 1° gennaio 2021, nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. Dunque, per poter fruire di tale maggiorazione il contribuente è chiamato a barrare la colonna 6. Come riportato dalla guida del Fisco “barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento”.

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