martedì 08/11/2022 • 10:42
La cessione di terreni con unità collabenti è assoggettata ad aliquota IVA del 22%. È inoltre dovuta l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 200 euro ciascuna. È quanto stabilito dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2022 n. 554.
redazione Memento
Ascolta la news 5:03
Con la risposta del 7 novembre 2022 n. 554, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di imposte indirette in caso di cessione di terreni con unità collabenti.
Nel dettaglio, la fattispecie riguarda un complesso immobiliare sul quale la società istante ha eseguito parziali interventi di demolizione. Allo stato attuale la proprietà è censita al catasto nella categoria F/2 - unità collabenti, tranne una particella censita come F/1 - aree urbane. Tali categorie catastali non rientrano in nessuna di quelle per le quali è prevista l'esenzione IVA dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 DPR 633/72.
Secondo la Corte di Giustizia quando l'atto di cessione di un terreno, sul quale sorge un fabbricato destinato alla demolizione, prevede espressamente l'impegno a effettuare le prestazioni relative alle opere di demolizione, già iniziate all'atto della cessione, tale fattispecie integra un'operazione unica ai fini IVA, avente ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato. In tale caso, la Corte ha dato rilievo al fatto che la demolizione fosse stata iniziata, prima della cessione, dal venditore, che si era assunto contrattualmente l'onere del completamento (C.Giust. UE 19 novembre 2009 C-461/08).
Di contro, secondo la stessa Corte non può essere qualificata come cessione di terreno edificabile la cessione di un terreno che, al momento della vendita, incorpora un fabbricato pienamente operativo ma da demolire totalmente o parzialmente - secondo l'intenzione delle parti. In tal caso la demolizione risulta essere un'operazione economicamente indipendente rispetto alla vendita del suolo e non forma, con quest'ultima, un'unica operazione (C.Giust. UE 4 settembre 2019 C-71/18).
In conclusione, per quanto sinora illustrato, si ritiene che la classificazione catastale del fabbricato al momento della cessione resta, in generale, il criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione IVA previsto dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 DPR 633/72, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita.
Se quindi all'atto della cessione la proprietà è effettivamente inquadrabile nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, come una pertinente e databile documentazione fotografica nonché apposite perizie tecniche - possibilmente asseverate - che ne offrano una rappresentazione fedele anche dello status quo ante, tale operazione non rientra nel predetto regime di esenzione, bensì in quello ordinario di imponibilità con applicazione dell'IVA nella misura del 22%.
Inoltre, tale ricostruzione non si pone in contrasto con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare 25 luglio 2022 n. 28/E, in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus, secondo cui le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Tali interventi sono finalizzati alla conservazione del bene e l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi non debbano essere considerati come nuova costruzione.
Considerato il trattamento IVA come sopra delineato e in virtù del principio di alternatività IVA/Registro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'imposta di registro debba essere applicata nella misura fissa di euro 200. Nella stessa misura di euro 200 sono dovute l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Ti potrebbe interessare anche
Il Dipartimento delle Finanze ha reso alcune precisazioni in ordine a diverse problematiche legate all'applicabilità dell'IMU ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali s..
redazione Memento
Considerata la pretesa tributaria avanzata da diversi Comuni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sulla legittimità dell'imposta per rude..
Anche l’acquisto di un’unità collabente (cat. F2) può essere assoggettato al regime fiscale agevolato “prima casa”. Ciò in quanto il legislatore non ha inteso circoscrive..
Soggetta ad IVA la cessione di un fabbricato in costruzione, ma accatastato come terreno edificabile. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate.
redazione Memento
La cessione di un fabbricato non ultimato va considerato come una cessione di area edificabile che, quindi, va assoggettata ad aliquota Iva in misura ordinaria pari al
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E, ha fornito un quadro riassuntivo in tema di Superbonus a seguito anche delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, concentrand..
Con la risposta del 31 luglio 2023 n. 405, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di modalità di determinazione della base imponibile IVA de..
redazione Memento
La società con attività immobiliare che acquista un fabbricato a destinazione abitativa adibito a casa–vacanza con l’intenzione di continuare la tipologia di destinazione..
Il Decreto Semplificazioni stabilisce che nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili senza attribuzione di rendita catastale, il debitore ha f..
Il DDL delega per la riforma fiscale nel dettare i princìpi per la revisione dell’IVA, intende ridefinire la disciplina dell’istituto della detrazione. Tra le novità, la ..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.