martedì 08/11/2022 • 06:00
Con l’ordinanza n. 32272/2022 la Corte di cassazione ha esaminato il tema relativo all’assoggettamento all’IRAP dei compensi dei professionisti derivanti dagli incarichi di amministratore o sindaco di società fatturati (e, conseguentemente, incassati) dallo studio professionale per conto del singolo professionista associato.
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Nel caso esaminato, uno studio associato di consulenza aziendale e tributaria presentava ricorso avverso il diniego al rimborso della quota di IRAP versata dallo stesso sui compensi derivanti dagli incarichi di collegio sindacale rivestiti dai singoli professionisti associati. Dopo risultati altalenanti nei primi due gradi di giudizio (primo grado favorevole allo studio e secondo grado sfavorevole), la controversia proseguiva avanti alla Corte di Cassazione.
I principi espressi dalla Cassazione
Nell'ordinanza in commento, la Suprema Corte, dopo avere preliminarmente ricordato che:
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La normativa contabile e fiscale sui compensi degli amministratori risulta differente a seconda che si tratti di società di persone o di capitali. All’amministratore può inoltre es..
Dina Lucia Todaro
- Dottore commercialista presso Mba Consulenti d’impresa S.t.p.a r.l.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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