sabato 05/11/2022 • 06:00
La norma che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, ai pensionati è riferita anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso le Casse private quali la CNPADC.
redazione Memento
Il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni a lavoratori pensionati opera anche nei confronti dei professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato da una Cassa di previdenza professionale, come la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC).
A confermarlo è il CNDCEC rispondendo ai dubbi sollevati dall'Ordine di Piacenza con riguardo al campo di applicazione dell'art. 5, c.9, DL 95/2012. La norma in questione ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto, peraltro, non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito (e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di un anno).
Oltre ad aver subito diversi interventi di modifica, sull'interpretazione della norma è intervenuta la giurisprudenza contabile che, secondo un orientamento da ritenersi ormai consolidato, ha evidenziato che “l'uso del termine ‘lavoratori' e non ‘dipendenti' va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa” (Corte dei conti Lombardia Sez. contr n. 425/2019). Tale interpretazione è stata poi confermata anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, nel parere del 18 dicembre 2020, ha evidenziato come le disposizioni in commento “si applicano anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Infatti, nel delineare il suo ambito di applicazione, la norma si riferisce alla categoria dei “lavoratori” ricomprendendo sia dipendenti sia autonomi a prescindere dall'attività lavorativa svolta. A tali soggetti possono essere attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità”.
Alla luce di tali indicazioni, il CNDCEC ha concluso che la norma in esame deve intendersi riferita anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la CNPADC.
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