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giovedì 03/11/2022 • 06:00

Lavoro Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Nuovi decreti antincendio: come orientarsi tra gli obblighi in vigore

Dal 29 ottobre 2022 viene definitivamente abrogato lo storico DM 10 marzo 1998 ed entrano in vigore le nuove misure in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Facciamo un punto della situazione sugli obblighi ora in capo ai datori di lavoro.

di Andrea Rotella - Ingegnere per l’ambiente, il territorio, la sicurezza e protezione

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 29 ottobre 2022, esattamente dodici mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'ultimo dei tre decreti che superano le previsioni dello storico DM 10 marzo 1998 in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, si è concluso definitivamente il passaggio di consegne.

Il vecchio (per quanto invecchiato bene) decreto è stato definitivamente abrogato e le nuove misure previste dai decreti sostitutivi sono definitivamente a regime.

Non proprio, anzi… Facciamo un punto della situazione.

DM 1° settembre 2021, il cosiddetto “Decreto Controlli”

La norma in questione dovrebbe rivoluzionare una fetta importante del mondo della prevenzione e protezione dagli incendi, precisamente quella della manutenzione dei presidi, impianti e attrezzature antincendio.

La triste cronaca di tanti eventi luttuosi ha mostrato come molto spesso il livello di protezione antincendio delle attività a rischio fosse pregiudicato da scarsa o incompetente manutenzione di tutti quei presidi che in caso di incendio costituiscono un baluardo estremo di difesa.

Lo scopo del nuovo decreto è quello di introdurre un nuovo sistema di competenze nel settore della manutenzione delle attrezzature e impianti antincendio attraverso l'introduzione della qualificazione dei tecnici manutentori. In buona sostanza, d'ora in poi, le manutenzioni di questi presidi potranno essere eseguite solo da soggetti qualificati dai Vigili del fuoco e iscritti ad un elenco nazionale di tecnici qualificati.

Per ottenere la qualifica occorrerà frequentare corsi di formazione differenziati per programmi e durate per ciascun presidio antincendio (estintori, idranti, impianti sprinkler, ecc.) e superare un esame. Gli stessi corsi di formazione per l'abilitazione potranno essere organizzati solo da enti e soggetti con esperienza nel settore della manutenzione antincendio dello specifico presidio che dovranno rivolgersi esclusivamente a docenti con esperienza documentate nella teoria e pratica della manutenzione dello specifico presidio…

Peccato che, nonostante il differimento di dodici mesi dell'entrata in vigore del decreto e nonostante la preliminare gestazione della norma durata anni, il sistema di qualificazione non si è fatto trovare pronto ai nastri di partenza.

Non si capisce quale fosse la fretta di emanare una norma così impattante su un intero settore (scritta, tra l'altro, a quattro mani con le organizzazioni di categoria del settore della manutenzione antincendio) senza aver prima preparato il terreno, predisponendo tutta la necessaria organizzazione.

Si noti tra l'altro che:

  • Pochi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto è stata emanata una nota circolare contenente una gigantesca quantità di indicazioni, senza la quale sarebbe impossibile tradurre le indicazioni contenute nel decreto. Anni di discussioni per produrre una norma il cui testo era già “vecchio” il giorno stesso della sua pubblicazione. Senza considerare la proliferazione di riferimenti normativi tra i quali barcamenarsi.
  • In “zona Cesarini”, dopo dodici mesi dalla pubblicazione in GU e pochi giorni prima dell'entrata in vigore della nuova norma, è stata emanata una nota che avvertiva che era stato tutto uno scherzo… Stava per arrivare un nuovo decreto che avrebbe rinviato l'entrata in vigore di altri dodici mesi (25 settembre 2023). Così è stato e l'ultimo giorno utile (il 24 settembre 2022) il DM 15 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta, posticipando, come promesso, l'entrata in vigore del decreto controlli e cogliendo l'occasione per apportare alcune modifiche al testo del decreto stesso, introducendo - tra gli altri - nuovi presidi antincendio da manutenere che erano “sfuggiti” all'elenco del legislatore.

Quindi?

  1. Sul tema tutto è rinviato al prossimo 25 settembre 2023;
  2. Tra le ulteriori novità rinviate c'è l'obbligo di tenuta di un registro della manutenzione antincendio per qualunque luogo di lavoro (non più solo per quelli soggetti a controllo periodico da parte dei vigili del fuoco). Ovviamente se ne parla il prossimo anno…
  3. Il DM 10 marzo 1998 vive e lotta con noi, almeno in parte. Il rinvio dell'entrata in vigore del Decreto Controlli mantiene in vita l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del suo anziano predecessore.

DM 2 settembre 2021, il cosiddetto “Decreto GSA”

Se ve lo state chiedendo, GSA è l'acronimo di Gestione della Sicurezza Antincendio. Questo perché il decreto – entrato in vigore il 4 ottobre 2022 – definisce le nuove regole per:

  • Casistiche per la redazione e contenuti dei piani di emergenza antincendio;
  • Formazione e informazione dei lavoratori sull'antincendio;
  • Formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Le vere novità sono poche. Il decreto, perlopiù, segue il solco già tracciato dal DM 10 marzo 1998(di cui abroga le parti corrispondenti agli argomenti da esso normati), con tante modifiche esclusivamente “cosmetiche”. Gli elementi rilevanti sono:

  • Estensione dell'obbligo di redazione del piano di emergenza anche a luoghi di lavoro aperti al pubblico con oltre 50 persone contemporaneamente presenti (persone, non lavoratori). Si conferma la necessità di redazione per i luoghi di lavoro con oltre 10 lavoratori e per quelli soggetti a controllo periodico da parte dei Vigili del fuoco;
  • Definizione della frequenza (quinquennale), della durata (2, 5 e 8 ore, in funzione del livello di rischio incendio) e dei programmi dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio. Sono confermate invece le durate dei corsi di formazione degli stessi addetti (4, 8 e 16 ore, in funzione del livello di rischio), con una rilevante modifica ai programmi: è obbligatoria l'esecuzione di prove pratiche di spegnimento per tutte le tipologie di corsi, compreso l'impiego degli idranti;
  • Obbligo di qualificazione dei docenti della formazione degli addetti antincendio. Il docente potrà abilitarsi per eseguire la sola parte teorica dei corsi, la sola parte pratica o entrambe e – per quelli che non hanno i requisiti basati sull'esperienza pregressa indicati dal decreto - potrà essere ottenuta attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dai Vigili del fuoco e dopo il superamento di un esame.

Tutto bene, se non fosse che – nonostante dodici mesi di differimento dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale e anni di gestazione del nuovo testo normativo (lo so, sono ripetitivo) – i Vigili del fuoco ad oggi non hanno ancora attivato i corsi per abilitare i docenti che potranno formare gli addetti antincendio. Anche in questo caso, la pubblicazione del decreto è stata seguita da una nota circolare e da recenti indicazioni applicative (non dalle scuse per aver pubblicato testi normativi acerbi… Figuriamoci se ci si scusa per non aver ancora messo a terra i corsi per i docenti).

E quindi? Ad oggi il decreto GSA è pienamente in vigore, tutte le aziende sono obbligate a seguire le nuove indicazioni, ma i professionisti o i datori di lavoro che intendano acquisire la qualifica per formare gli addetti antincendio dovranno attendere (a data da destinarsi) l'attivazione dei corsi per docenti. Nel frattempo, potranno eseguire la formazione i docenti che avevano alla data di entrata in vigore del decreto i requisiti di esperienza teorica e pratica richiesti.

A proposito: se l'ultima volta che i vostri addetti antincendio hanno visto un corso di formazione in materia è stata prima del 4 ottobre 2017, avete tempo fino al 4 ottobre 2023 per far loro eseguire l'aggiornamento. Per tutti gli altri, contate 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.

DM 3 settembre 2021, il cosiddetto “Decreto Minicodice”

Entrato in vigore il 29 ottobre 2022, dopo i soliti dodici mesi dalla pubblicazione in GU, in questo caso i Vigili del fuoco non dovevano attivare nulla per cui non manca alcun pezzo all'appello.

Il nuovo decreto fornisce le indicazioni per valutare il rischio incendio nei luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da adottare per l'esercizio in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il nuovo decreto ha un approccio profondamente diverso da quello del previgente DM 10 marzo 1998 (di cui abroga le parti corrispondenti):

-Il livello di rischio di incendio “basso” è definito dal mero rispetto di alcuni requisiti riportati nell'Allegato I al decreto;

-Non sono da considerarsi – a prescindere - a rischio di incendio basso:

  • Aziende rientranti nel campo di applicazione di una regola tecnica verticale;
  • Aziende comunque soggette al controllo periodico da parte dei Vigili del fuoco;
  • Aziende non rientranti in questi due ultimi casi, ma nemmeno tra i casi per cui il rischio possa definirsi basso.

Per le aziende a rischio incendio diverse dal basso, le norme di riferimento da applicare per esercire in sicurezza l'attività saranno quelle della regola tecnica verticale di riferimento (se esistente) o contenute nel Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

Non saranno pochi i casi che dovranno vedersela, perciò, col nuovo approccio prestazionale previsto dal Codice di prevenzione incendi. Un approccio, sì innovativo, ma anche complesso. Questo richiederà al valutatore del rischio incendio di acquisire competenze proprie dei cosiddetti “professionisti antincendio” e non sarà banale.

Alcuni nuovi requisiti di esercizio sono, inoltre, ben più stringenti di quelli precedentemente previsti, specialmente per quanto riguarda le vie di esodo, con particolare riguardo ai percorsi unidirezionali. Molti luoghi di lavoro scopriranno di non essere in regola con le nuove previsioni e trovare una soluzione ad alcune richieste della norma non sarà semplice e nemmeno economico.

Attenzione: se è già presente in azienda una valutazione del rischio incendio redatta secondo le previsioni del DM 10 marzo 1998, potete tenervela. L'obbligo di adeguamento della valutazione e delle nuove misure di esercizio per l'antincendio scatta solo in caso di necessità di aggiornamento della valutazione del rischio incendio, secondo le regole stabilite dall'art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008.

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