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mercoledì 02/11/2022 • 02:00

Impresa Gestione dei rifiuti

Decreto RENTRI: le nuove procedure di tracciabilità dei rifiuti

Lo schema di decreto disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI (procedure e adempimenti per il catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico, formulari di trasporto dei rifiuti, integrati nel registro elettronico nazionale). Il nuovo RENTRI è all’insegna della digitalizzazione.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Lo schema di decreto legislativo RENTRI disciplina l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, attraverso disposizioni che mirano a definire:

  1. i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione (FIR), con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  2. il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti, di cui al punto precedente.

La struttura: le domande a cui il regolamento RENTRI dà una risposta

Iscrizione

Come ci si iscrive al RENTRI e quali sono i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati (o di coloro che intendano volontariamente aderirvi)?

Condivisione dei dati

Come condividere i dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti?

Quali sono le modalità di coordinamento fra le comunicazioni previste dalle norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica?

Interoperabilità

Come si acquisisce la documentazione prevista in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti?

Il supporto dell’ANGA

Qual è il ruolo dell’ANGA, Albo Nazionale Gestori Ambientali?

Organi di controllo

Quali sono le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo?

Verifica

Quali sono le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti?

Quali sono le responsabilità da attribuire all’intermediario?

Il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione all’insegna della digitalizzazione

La prima parte del regolamento riguarda l’evoluzione (parziale) in senso digitale della vecchia documentazione cartacea prevista per la gestione amministrativa dei rifiuti.

Sono stati approvati, infatti, i modelli:

  • di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, nel quale sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

A partire dalla data di iscrizione al RENTRI, il registro sarà tenuto in modalità digitale, vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio e compilato nel rispetto di specifiche disposizioni, volte a garantire il rispetto delle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale;

I soggetti obbligati

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di specifici rifiuti non pericolosi, ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del FIR.

Sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA;

  • di FIR digitale, emesso dal produttore (o dal detentore) dei rifiuti, vidimato digitalmente, ed integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Il nuovo FIR digitale è un documento informatico, il cui formato è definito con specifiche tecniche: vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione raggiungibile dal RENTRI, il nuovo FIR viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale, secondo uno specifico formato: in alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche disciplinate dal regolamento.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, generato conformemente ai nuovi modelli ed identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio.

Il supporto tecnico-operativo dell’ANGA

Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è gestito dal MiTE, e utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA), interconnessa con la rete telematica delle Camere di Commercio.

L’ANGA fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione Generale del MiTE per la gestione dei rapporti con l’utenza, gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità e la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI)

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti tenuti a presentare il MUD.

Aspetti amministrativi

Tempistiche

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con differenti tempistiche (18, 24 o 30 mesi, in funzione della tipologia dei soggetti obbligati).

Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente a tali scadenze, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

Soggetti non obbligati

I soggetti non obbligati o per i quali non decorra ancora l’obbligo possono iscriversi volontariamente al RENTRI: tali soggetti possono in qualsiasi momento procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Cancellazione

La cancellazione dal RENTRI delle imprese e degli enti iscritti o di una o più unità locale in ragione del venir meno nell’anno solare precedente dei requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall’anno solare successivo.

Sistemi di geolocalizzazione

Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

La disponibilità di tali tecnologie è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla Categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (oltre che per il mantenimento delle iscrizioni in essere al momento dell’entrata in vigore del regolamento).

2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento delle iscrizioni.

L’interconnessione e le modalità operative

Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il Catasto dei rifiuti: le modalità di interoperabilità, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal MiTE con l’ISPRA nell’ambito dei decreti direttoriali che dovranno definire le modalità operative.

Contributo annuale

La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria,

versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale.

Trasmissione dei dati

Il MiTE mette a disposizione:

  • un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati;
  • servizi per l’utilizzo in interoperabilità degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Fonte: schema di Decreto RENTRI

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