martedì 01/11/2022 • 06:00
Il deposito della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) della pec di notificazione del ricorso, in carenza di allegazione della Ricevuta di Accettazione (RdAC), è idoneo a dimostrare che il messaggio sia pervenuto alla casella di posta elettronica del destinatario. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria lombarda con la sentenza n. 4034 del 20 ottobre 2022.
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Il caso
I giudici di primo grado dichiaravano l'inammissibilità di un ricorso proposto da una società avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IMU per non avere applicato l'agevolazione per le locazioni di unità abitative a canone concordato. La massima sanzione processuale veniva comminata dall'allora Ctp dopo aver verificato la mancata costituzione in giudizio da parte del Comune. In particolare, i giudici richiamavano la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 53/1994 la quale, fra l'altro, prevede espressamente che, nei casi di notifica tramite PEC e qualora non sia possibile fornire la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore estragga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale. Nel caso di specie, parte ricorrente aveva depositato solamente la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) e non quella di accettazione (RdAC). Nel proporre appello avverso la sen
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