martedì 01/11/2022 • 06:00
Con la Circolare n. 37/D del 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito quale deve essere il trattamento ai fini dell’accisa dell’energia elettrica utilizzata per ricaricare veicoli elettrici aziendali attraverso stazioni di ricarica interne alle centrali di produzione, escludendo che possa applicarsi l’esenzione.
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Non gode dell'esenzione dall'accisa ex art. 52 c. 3 lett. a) D.Lgs. 504/95 (c.d. TUA) l'energia elettrica prelevata dalle stazioni di ricarica di veicoli elettrici ubicate presso centrali di produzione di energia elettrica ed utilizzata per ricaricare veicoli aziendali. E ciò perché l'energia elettrica utilizzata non è riconducibile “né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione”, ma piuttosto ad una forma di consumo.
Questa è la conclusione raggiunta dall'ADM, con la Circ. AD 17 ottobre 2022 n. 37/D, la quale, anche richiamando alcuni propri precedenti (cfr. Circ. AD 28 dicembre 2007 n. 37/D e Circ. 9 ottobre 2019 n. 141294/RU), ha fornito una lettura dell'esenzione di cui all'art. 52 c. 3 lett. a) TUA molto restrittiva, ma coerente con la natura eccezionale delle norme di esenzione e con il D.Lgs. 257/2016 in materia di infrastrutture di ricarica.
Esenzioni accisa per l'energia elettrica utilizzata nella produzione di altra energia elettrica e la normativa in materia di punti di ricarica
Ai sensi dell'art. 52 c. 3 lett. a) TUA, è esente dall'applicazione dell'accisa l'energia elettrica “utilizzata per l'attività di produzi...
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