mercoledì 26/10/2022 • 15:39
Differito al 1° dicembre 2022 il termine per la trasmissione telematica al Ministero dei dati degli smart workers per le aziende che abbiano attivato gli accordi di lavoro agile dal 1° settembre 2022. Le comunicazioni per periodi di lavoro agile con termine entro il 31 dicembre 2022 non necessitano di alcun accordo.
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Con il Decreto Ministeriale n. 149/2022 del 22 agosto 2022 sono state definite le modalità per assolvere telematicamente agli obblighi di comunicazione - previsti dall'art. 23, c. 1, Legge 81/2017 - relativi agli accordi individuali di lavoro agile stipulati, modificati e/o prorogati a decorrere dal 1° settembre 2022.
I termini di invio stabiliti dal Ministero del Lavoro
Concordemente alla novella legislativa, dal 1° settembre 2022 per i predetti accordi e a decorrere da tale data risulta sufficiente la mera comunicazione telematica al Ministero del Lavoro dei dati inerenti allo smart-working (nominativo e dati del lavoratore, tipologia del contratto di lavoro, dati dell'accordo individuale di lavoro agile e tipologia di comunicazione, dati INAIL, così come indicati agli Allegati 1 e 2 del Decreto), senza che venga richiesto al datore di lavoro di inoltrare anche l'accordo stesso.
Al fine di consentire alle aziende di adeguare i propri sistemi informatici, in questa prima fase di applicazione delle nuove modalità, il termine per la trasmissione telematica delle suddette informazioni, fissato in primis per il 1° novembre 2022, con comunicazione ministeriale del 25 ottobre 2022 è stato da ultimo differito al 1° dicembre 2022.
Così come chiarito dallo stesso Ministero, per gli accordi individuali attivati, modificati e/o prorogati oltre tale data, le aziende avranno invece un termine di cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della prestazione in smart working per inoltrare la relativa comunicazione, trattandosi di una mera trasformazione della modalità in cui il lavoro viene reso.
Benché le nuove disposizioni non ne richiedano l'invio, l'accordo individuale di smart-working dovrà comunque essere conservato per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione, e ciò ai fini della prova nonché della regolarità amministrativa dell'impresa.
Ambito di applicazione della nuova procedura semplificata
L'ambito oggettivo di applicazione delle “nuove” comunicazioni obbligatorie di attivazione del lavoro agile dovrà peraltro intendersi temporalmente limitato.
Infatti, da un lato non sono coinvolti dalle disposizioni del DM 149/2022 gli accordi di lavoro agile già in essere al 1° settembre u.s., per i quali rimangono invece valide le comunicazioni effettuate secondo la modalità previgenti al tempo della loro stipulazione.
Dall'altro lato, così come chiarito dallo stesso Ministero con comunicato stampa del 28 settembre 2022, la nuova procedura semplificata sarà inoltre applicabile laddove vengano sottoscritti gli accordi individuali o qualora la modalità agile venga concordata per un arco temporale che vada oltre il 31 dicembre 2022; le comunicazioni di smart working che abbiano per oggetto periodi di lavoro agile con termine entro la data del 31 dicembre 2022 potranno, invece, essere eseguite mediante la procedura emergenziale semplificata, per la quale non risulta necessario allegare né sottoscrivere alcun accordo (in conformità a quanto previsto dalla Legge 142/2022, di conversione del DL 115/2022).
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