lunedì 24/10/2022 • 12:23
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che, per il periodo dal 4 al 18 novembre 2022, riduce accise e IVA su taluni prodotti energetici usati come carburanti.
redazione Memento
In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022 un nuovo decreto, in vigore dal 22 ottobre 2022, contenente disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti.
Nel dettaglio, il decreto prevede per il periodo dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022 la rideterminazione delle aliquote di accisa di alcuni prodotti come di seguito indicato:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'art. 25 c. 1 D.Lgs. 504/95) e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (di cui all'art. 25 c. 2 lett. b D.Lgs. 504/95) devono trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane, entro il 28 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non deve essere effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta un'ulteriore proroga. Se la proroga non viene disposta, in caso di mancata comunicazione/comunicazione contenente dati incompleti o non veritieri delle giacenze si applica la sanzione di cui all'art. 50 c. 1 D.Lgs. 504/95.
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10 c. 5 DL 282/2004) è incrementato di € 99,23 milioni per l'anno 2023.
Fonte: DL 153/2022
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